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Sentenza

Sentenza n. 7578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 614/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale del 19 novembre 2020 di annullamento e ritiro ex tunc della determinazione del 2015 sull’indennità espropriativa, con affermazione della preesistente proprietà comunale delle aree

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 614/2024, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro la nota comunale del 19 novembre 2020. Ha sostenuto che la nota non fosse un atto meramente endoprocedimentale, poiché affermava definitivamente la proprietà comunale delle particelle 630 e 935 e, ritirando la determinazione del 2015 sull’indennità di esproprio, le negava la tutela indennitaria. Ha inoltre dedotto l’illegittimità dell’autotutela esercitata oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. Nel merito ha contestato che le aree fossero state cedute al Comune con la convenzione di lottizzazione del 1975: solo le particelle 769 e 776 sarebbero state trasferite, mentre le particelle 630 e 935 sarebbero rimaste private e sarebbero state acquistate dalla società nel 1985. Ha richiamato il contratto del 17 maggio 1985 e una CTU svolta in un giudizio civile. Quanto alla particella 935, ha negato che la transazione del 1988 avesse trasferito la proprietà, pur essendo stato pagato il corrispettivo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e sostenuto l’infondatezza del ricorso, invocando sia la cessione del 1975 sia la transazione del 1988.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la decisione del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando la nota comunale del 19 novembre 2020. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la nota conteneva una definitiva affermazione della proprietà comunale e negava la pretesa dominicale e l’aspettativa all’indennizzo della società, incidendo quindi immediatamente sulla sua sfera giuridica. La verificazione ha accertato che le attuali particelle 630 e 935, rispettivamente di 288 e 176 mq, corrispondono alla particella 630 sub a) del frazionamento del 1974, di 464 mq, e non coincidono con le particelle 769 e 776 cedute al Comune nel 1975; non risultano mai trasferite al Comune. La transazione del 1988 e il pagamento del corrispettivo hanno prodotto obbligazioni reciproche, ma non hanno perfezionato il trasferimento immobiliare, non essendo stato stipulato alcun atto pubblico. Restano impregiudicati gli eventuali effetti obbligatori dell’accordo, la possibile esecuzione in forma specifica o altri titoli di acquisto da far valere nelle sedi competenti. Il provvedimento del 2020 è stato ritenuto fondato su un presupposto fattuale erroneo e affetto da difetto di istruttoria. La decisione non esamina autonomamente la censura relativa al superamento del termine di diciotto mesi. Spese di lite compensate; il compenso del verificatore, liquidato in 10.000 euro, è posto a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Ha poi dedotto l'illegittimità dell'esercizio del potere di autotutela oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, vigente ratione temporis.

    La disposizione è invocata dall’appellante per contestare il superamento del termine di diciotto mesi nell’esercizio dell’autotutela, ma la sentenza non decide specificamente questa censura.

Massime di principio

  • È autonomamente impugnabile l’atto con cui l’amministrazione, ritirando una precedente determinazione relativa all’indennità espropriativa, afferma in modo definitivo la proprietà pubblica delle aree ed esclude la necessità dell’espropriazione, perché tale statuizione incide immediatamente sulla posizione dominicale del privato e sulla sua aspettativa all’indennizzo.
  • Quando l’amministrazione fonda il ritiro di una determinazione espropriativa sulla preesistente acquisizione pubblica delle aree, il provvedimento è illegittimo se tale presupposto dominicale risulta smentito dagli accertamenti istruttori: l’errore sul presupposto fattuale e l’insufficienza dell’istruttoria viziano la determinazione.
  • La cessione di diritti reali immobiliari non può ritenersi perfezionata sulla sola base di una transazione che abbia previsto il pagamento del corrispettivo e dato luogo ad attività preparatorie, se non risulta stipulato l’atto pubblico di trasferimento; restano distinte e impregiudicate le eventuali obbligazioni derivanti dall’accordo e le azioni esperibili per farle valere.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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