Cassazione Penale, Sentenza n. 30701/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna per reati in materia di stupefacenti. In concreto, le condanne riguardavano: una illecita detenzione di un grammo di cocaina, commessa nel 2014, e una illecita detenzione di 500 grammi di marijuana e 5,7 grammi di hashish, accertata nel 2017 in occasione di perquisizione domiciliare. Con un unico motivo deduceva violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva che non fosse comprensibile perché il giudice dell'esecuzione avesse escluso la contiguità cronologica tra le condotte, interpretando la formula "fino all'11 maggio 2017" come riferita soltanto a condotte prossime a quella data e non anche a fatti anteriori. Deduceva inoltre l'omessa motivazione sullo stato di tossicodipendenza, che assumeva documentato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel desumere, dalla sentenza di cognizione e dalle modalità del fatto, che la seconda condotta fosse temporalmente collocata in prossimità della perquisizione e non in un arco indefinito tale da consentire il collegamento con il fatto del 2014. Ha richiamato il principio per cui, in sede esecutiva, non è consentito modificare la data del commesso reato accertata con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commissi delicti non sia puntualmente indicato nell'imputazione. Ha aggiunto che la censura era comunque generica, risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione del materiale già apprezzato dal giudice dell'esecuzione. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha osservato che il certificato prodotto attestava soltanto i contatti con il Ser.t. a partire dal 7 febbraio 2025, dunque in un periodo non coevo rispetto ai fatti del 2014-2017; ne ha tratto che tale elemento era inidoneo a fondare la dedotta circostanza in relazione ai reati oggetto della richiesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma invocata per sostenere l'unicità del disegno criminoso ai fini dell'applicazione della continuazione.
art. 671 c.p.p.
Norma invocata per ottenere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il giudice non può modificare la data del commesso reato già accertata con sentenza passata in giudicato, neppure quando l'imputazione non indichi in modo preciso il tempus commissi delicti.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per difetto di motivazione o manifesta illogicità, non per una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- La contestazione sulla datazione del secondo reato, quando sia priva di elementi concreti atti a dimostrare una diversa collocazione temporale, è generica e inammissibile se si risolve nel prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze già esaminate dal giudice dell'esecuzione.
- Un documento che attesti la presa in carico sanitaria per consumo di stupefacenti in un periodo molto successivo ai fatti contestati non è idoneo, di per sé, a dimostrare uno stato di tossicodipendenza coevo ai reati per i quali si chiede la continuazione.
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