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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava le sentenze della CTR Molise che avevano annullato gli accertamenti relativi all'anno 1996. Nei confronti della società erano stati recuperati costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti con la N. s.n.c., con conseguente maggiore reddito societario presunto distribuito ai soci e imputato al socio C.C. come reddito di partecipazione. L'Agenzia lamentava, tra l'altro, l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi per genericità dei motivi e l'insufficienza della motivazione della CTR, che aveva valorizzato una sentenza penale assolutoria, l'asserita adesione acritica dell'Ufficio al processo verbale della Guardia di Finanza e presunte irregolarità dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due giudizi. Ha rigettato il motivo dell'Agenzia relativo all'inammissibilità del ricorso del socio, ritenendo specifica la richiesta fondata sulla stretta dipendenza tra l'accertamento societario e quello sul reddito di partecipazione. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso relativo alla società, perché non riferibili agli accertamenti oggetto di quel giudizio. Ha invece accolto le censure riguardanti l'insufficienza della motivazione: la CTR non aveva adeguatamente analizzato la sentenza penale, che era stata prodotta parzialmente e senza prova del passaggio in giudicato, né gli elementi presuntivi e documentali posti dall'Ufficio a fondamento del recupero dei costi. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del socio, poiché la richiesta di definire la controversia in conformità alla decisione sull'accertamento societario era sufficientemente specifica, in ragione del rapporto di stretta dipendenza tra reddito della società e reddito di partecipazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati esaminati i motivi relativi alla dedotta violazione processuale e ai vizi di motivazione. La Corte ha accolto le censure motivazionali, ritenendo insufficiente e non adeguatamente articolato il ragionamento della CTR.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata in relazione alla memoria depositata dal contribuente nel giudizio di cassazione.

  • Cass. n. 24426/2013

    Il richiamo riguarda l'ordinario criterio probatorio in materia di costi relativi a operazioni inesistenti: il giudice tributario deve valutare concretamente gli elementi presuntivi e documentali, senza limitarsi a considerazioni generiche.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento sul socio deriva esclusivamente dalla rettifica del reddito della società, le due controversie sono strettamente collegate; tuttavia il ricorso del socio deve comunque contenere una contestazione sufficientemente specifica e non un rinvio del tutto generico agli atti societari.
  • Una sentenza penale assolutoria non determina automaticamente la decisione del processo tributario. Può essere valutata come elemento probatorio, ma il giudice deve verificarne contenuto, ambito, eventuale definitività e pertinenza rispetto ai singoli rilievi fiscali.
  • In materia di costi per operazioni inesistenti, non è sufficiente affermare genericamente che l'Ufficio ha seguito il processo verbale della Guardia di Finanza o che l'accertamento è stato approssimativo: occorre esaminare nel merito gli indizi, i documenti, l'autenticità delle operazioni, la congruità e l'inerenza dei costi.
  • La cassazione con rinvio per vizio di motivazione non equivale alla vittoria definitiva dell'Amministrazione sul tributo: la controversia deve essere nuovamente decisa dal giudice di rinvio sulla base di una motivazione completa e dell'esame concreto delle prove.
  • Gli errori commessi dall'Ufficio in relazione a una diversa imposta possono incidere sulla credibilità complessiva dell'accertamento, ma non dimostrano da soli né l'inesistenza né l'esistenza dei costi contestati; ogni rilievo deve essere valutato autonomamente.

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