Cassazione Civile, Sentenza n. 38804/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla proprietà e sul rilascio di un macchinario oggetto di una catena di trasferimenti e di un contratto di leasing: la ricorrente aveva venduto il bene con riserva di proprietà; successivamente la CSM s.r.l., la MCA s.r.l. e infine la società di leasing (oggi Unicredit Leasing) risultavano coinvolte nella catena. La ricorrente ha contestato l'applicabilità dell'art.1153 c.c. sostenendo che mancasse la consegna materiale (possesso corporeo) al concedente/ utilizzatore, la buona fede dell'acquirente e la validità del titolo di trasferimento, nonché ha denunciato possibili profili di truffa, nullità contrattuale e richiesta di CTU per la valutazione del bene. Si è inoltre discusso se la Tekplast fosse rappresentante della società di leasing o semplice adiectus solutionis causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della F.lli Gaiani. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la proprietà del macchinario a Unicredit Leasing ai sensi dell'art.1153 c.c. (acquisto a non domino per possesso). La Corte ha precisato che, nel contesto del leasing, la consegna effettuata al terzo utilizzatore deve essere intesa come consegna all'adiectus solutionis causa dell'acquirente e che non è necessario un contatto fisico diretto dell'acquirente con il bene, purché l'acquirente sia posto in condizione di esercitare i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso. La buona fede va valutata con riferimento all'acquirente (la società di leasing) e non necessariamente con riferimento all'utilizzatore. Gli elementi documentali (fattura, pagamento tramite bonifico, registrazioni IVA, verbale di consegna) sono stati ritenuti indici sufficienti di buona fede e di valido acquisto. Le doglianze relative a presunta truffa, nullità dei contratti, richiesta di CTU e applicazione della disciplina dell'universalità di beni sono state ritenute infondate o non idonee ad impedire l'operatività del principio "possesso vale titolo". Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art.1153 c.c.
Principio "possesso vale titolo": la Corte ha ritenuto applicabile l'acquisto a non domino in presenza di possesso idoneo trasmesso nella catena; nel leasing la consegna al terzo utilizzatore opera come consegna all'adiectus solutionis causa dell'acquirente e la valutazione della buona fede va fatta con riferimento alla società di leasing (acquirente). Non è necessario il contatto fisico diretto dell'acquirente con la cosa se questi è posto in condizione di esercitare poteri di controllo e vigilanza.
L. 124/2007 (disciplina del leasing)
La legge sul leasing non è retroattiva rispetto ai rapporti anteriori; il contratto di leasing va comunque interpretato come struttura funzionalmente articolata in due negozi (compravendita e leasing) e la consegna rientra nell'adempimento del fornitore verso il concedente e nell'esecuzione dell'incarico verso l'utilizzatore.
art.1188 c.c.
Concetto di adiectus solutionis causa: l'utilizzatore, nel contratto di leasing, è qualificato come adiectus solutionis causa rispetto al contratto di vendita, pertanto la consegna al medesimo può valere, nei limiti indicati, come consegna al soggetto che acquisisce il diritto.
art.1576 n.1 c.c.
Obbligo di consegna del venditore: la consegna del fornitore all'utilizzatore è considerata adempimento dell'obbligazione di consegna nei confronti dell'acquirente (società di leasing) e, nel caso di specie, è stata ritenuta sufficiente per trasferire gli effetti possessorî.
art.702-bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per l'origine del giudizio (ricorso per consegna o accertamento di proprietà).
art.1156 c.c.
Richiamato in sede di impugnazione dalla ricorrente in relazione alla natura delle componenti del bene; la Corte ha ritenuto non sussistente l'universalità dei beni invocata dalla ricorrente per escludere la vendita singola come autonoma.
art.816 c.c.
Norma sul pignoramento mobiliare: richiamata in relazione alle vicende di esecuzione; la Corte non ha ritenuto che gli eventi esecutivi ostassero all'efficacia del principio di acquisto a non domino per la società di leasing.
art.112-116 c.p.c.
Norme processuali invocate dalla ricorrente per presunte nullità e omesse pronunce; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o inammissibili.
art.13 DPR 115/2002
Normativa sui contributi unificati: la Corte annota l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel leasing, la consegna del bene al soggetto utilizzatore può valere come consegna all'adiectus solutionis causa dell'acquirente (concedente) e quindi attivare il meccanismo dell'art.1153 c.c.; non è sempre richiesta la presa materiale di possesso da parte dell'acquirente purché questi sia posto in condizione di esercitare i poteri di controllo sul bene.
- La buona fede va valutata con riferimento all'acquirente (società di leasing) quando il trasferimento contestato riguarda la catena di acquisto effettuata per la successiva locazione finanziaria; elementi documentali (fattura, pagamento, registrazioni contabili, verbale di consegna) sono indici significativi di buona fede.
- Le contestazioni di nullità contrattuale o di illiceità (es. truffa) non impediscono automaticamente l'applicazione del principio "possesso vale titolo": esse possono invece dar luogo a rimedi risarcitori o azioni verso i soggetti coinvolti, ma non cancellano di per sé gli effetti acquisitivi del possesso a favore dell'acquirente di buona fede.
- Una richiesta di CTU o di prova tecnica sul valore/struttura del bene può essere rilevante, ma la mancanza di tale CTU non determina automaticamente il rigetto dell'acquisto a non domino se esistono altri elementi documentali validi a comprovare il trasferimento e la buona fede.
- La qualifica contrattuale dell'utilizzatore come rappresentante o come adiectus solutionis causa dipende dal contenuto probatorio del contratto e degli atti: l'esistenza di un mandato di rappresentanza deve emergere chiaramente dal contratto per travolgere la presunzione che l'utilizzatore sia mero adiectus solutionis.
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