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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38804/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla proprietà e sul rilascio di un macchinario oggetto di una catena di trasferimenti e di un contratto di leasing: la ricorrente aveva venduto il bene con riserva di proprietà; successivamente la CSM s.r.l., la MCA s.r.l. e infine la società di leasing (oggi Unicredit Leasing) risultavano coinvolte nella catena. La ricorrente ha contestato l'applicabilità dell'art.1153 c.c. sostenendo che mancasse la consegna materiale (possesso corporeo) al concedente/ utilizzatore, la buona fede dell'acquirente e la validità del titolo di trasferimento, nonché ha denunciato possibili profili di truffa, nullità contrattuale e richiesta di CTU per la valutazione del bene. Si è inoltre discusso se la Tekplast fosse rappresentante della società di leasing o semplice adiectus solutionis causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della F.lli Gaiani. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la proprietà del macchinario a Unicredit Leasing ai sensi dell'art.1153 c.c. (acquisto a non domino per possesso). La Corte ha precisato che, nel contesto del leasing, la consegna effettuata al terzo utilizzatore deve essere intesa come consegna all'adiectus solutionis causa dell'acquirente e che non è necessario un contatto fisico diretto dell'acquirente con il bene, purché l'acquirente sia posto in condizione di esercitare i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso. La buona fede va valutata con riferimento all'acquirente (la società di leasing) e non necessariamente con riferimento all'utilizzatore. Gli elementi documentali (fattura, pagamento tramite bonifico, registrazioni IVA, verbale di consegna) sono stati ritenuti indici sufficienti di buona fede e di valido acquisto. Le doglianze relative a presunta truffa, nullità dei contratti, richiesta di CTU e applicazione della disciplina dell'universalità di beni sono state ritenute infondate o non idonee ad impedire l'operatività del principio "possesso vale titolo". Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art.1153 c.c.

    Principio "possesso vale titolo": la Corte ha ritenuto applicabile l'acquisto a non domino in presenza di possesso idoneo trasmesso nella catena; nel leasing la consegna al terzo utilizzatore opera come consegna all'adiectus solutionis causa dell'acquirente e la valutazione della buona fede va fatta con riferimento alla società di leasing (acquirente). Non è necessario il contatto fisico diretto dell'acquirente con la cosa se questi è posto in condizione di esercitare poteri di controllo e vigilanza.

  • L. 124/2007 (disciplina del leasing)

    La legge sul leasing non è retroattiva rispetto ai rapporti anteriori; il contratto di leasing va comunque interpretato come struttura funzionalmente articolata in due negozi (compravendita e leasing) e la consegna rientra nell'adempimento del fornitore verso il concedente e nell'esecuzione dell'incarico verso l'utilizzatore.

  • art.1188 c.c.

    Concetto di adiectus solutionis causa: l'utilizzatore, nel contratto di leasing, è qualificato come adiectus solutionis causa rispetto al contratto di vendita, pertanto la consegna al medesimo può valere, nei limiti indicati, come consegna al soggetto che acquisisce il diritto.

  • art.1576 n.1 c.c.

    Obbligo di consegna del venditore: la consegna del fornitore all'utilizzatore è considerata adempimento dell'obbligazione di consegna nei confronti dell'acquirente (società di leasing) e, nel caso di specie, è stata ritenuta sufficiente per trasferire gli effetti possessorî.

  • art.702-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per l'origine del giudizio (ricorso per consegna o accertamento di proprietà).

  • art.1156 c.c.

    Richiamato in sede di impugnazione dalla ricorrente in relazione alla natura delle componenti del bene; la Corte ha ritenuto non sussistente l'universalità dei beni invocata dalla ricorrente per escludere la vendita singola come autonoma.

  • art.816 c.c.

    Norma sul pignoramento mobiliare: richiamata in relazione alle vicende di esecuzione; la Corte non ha ritenuto che gli eventi esecutivi ostassero all'efficacia del principio di acquisto a non domino per la società di leasing.

  • art.112-116 c.p.c.

    Norme processuali invocate dalla ricorrente per presunte nullità e omesse pronunce; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o inammissibili.

  • art.13 DPR 115/2002

    Normativa sui contributi unificati: la Corte annota l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel leasing, la consegna del bene al soggetto utilizzatore può valere come consegna all'adiectus solutionis causa dell'acquirente (concedente) e quindi attivare il meccanismo dell'art.1153 c.c.; non è sempre richiesta la presa materiale di possesso da parte dell'acquirente purché questi sia posto in condizione di esercitare i poteri di controllo sul bene.
  • La buona fede va valutata con riferimento all'acquirente (società di leasing) quando il trasferimento contestato riguarda la catena di acquisto effettuata per la successiva locazione finanziaria; elementi documentali (fattura, pagamento, registrazioni contabili, verbale di consegna) sono indici significativi di buona fede.
  • Le contestazioni di nullità contrattuale o di illiceità (es. truffa) non impediscono automaticamente l'applicazione del principio "possesso vale titolo": esse possono invece dar luogo a rimedi risarcitori o azioni verso i soggetti coinvolti, ma non cancellano di per sé gli effetti acquisitivi del possesso a favore dell'acquirente di buona fede.
  • Una richiesta di CTU o di prova tecnica sul valore/struttura del bene può essere rilevante, ma la mancanza di tale CTU non determina automaticamente il rigetto dell'acquisto a non domino se esistono altri elementi documentali validi a comprovare il trasferimento e la buona fede.
  • La qualifica contrattuale dell'utilizzatore come rappresentante o come adiectus solutionis causa dipende dal contenuto probatorio del contratto e degli atti: l'esistenza di un mandato di rappresentanza deve emergere chiaramente dal contratto per travolgere la presunzione che l'utilizzatore sia mero adiectus solutionis.

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