Sentenza del 11/03/2019 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Contratti derivati - qualificazione dei proventi come redditi diversi ex art. 67 DPR 917/1986 - sussiste - applicabilità della ritenuta ex art. 23 del DPR 917/1986 - esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI proventi derivanti dal contratto IRS sono stati qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, del DPR 917/1986. Di conseguenza, non è stata ritenuta applicabile la ritenuta alla fonte prevista dall'art. 23 del DPR 917/1986, poiché opera l'esenzione prevista dall'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 461/1997 per i redditi diversi conseguiti da soggetti residenti in Paesi inclusi nella white list.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la qualificazione fiscale dei proventi corrisposti da una società residente in Italia a un soggetto residente in un Paese estero incluso nella white list, nell'ambito di un contratto derivato interest rate swap (IRS) stipulato con finalità di copertura. Occorreva stabilire se tali proventi fossero soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 23 del DPR 917/1986 oppure se rientrassero tra i redditi diversi esenti da ritenuta.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, DPR 917/1986 (TUIR)
I proventi derivanti da contratti derivati, compresi gli interest rate swap, sono qualificabili come redditi diversi, anche quando il contratto sia stipulato con finalità di copertura.
Art. 23, DPR 917/1986 (TUIR)
La ritenuta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti non si applica quando la specifica disciplina dei redditi diversi prevede un'esenzione.
Art. 5, comma 5, D.lgs. n. 461/1997
I redditi diversi realizzati da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list sono esenti da ritenuta alla fonte, alle condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- I proventi derivanti da contratti derivati finanziari, inclusi gli interest rate swap, devono essere valutati secondo la disciplina dei redditi diversi prevista dal TUIR, anche se il derivato è stipulato per finalità di copertura.
- La qualificazione come reddito diverso può escludere l'applicazione della ritenuta alla fonte ordinaria prevista per i redditi corrisposti a soggetti non residenti.
- Quando il beneficiario è residente in un Paese incluso nella white list, occorre verificare l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 461/1997.
- La finalità di copertura del contratto non modifica necessariamente la categoria reddituale dei proventi: rilevano principalmente la natura del contratto e la disciplina fiscale specifica applicabile.
- L'esenzione presuppone comunque la verifica della residenza fiscale del beneficiario, dell'inclusione dello Stato nella white list e della corretta documentazione dei requisiti richiesti.
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