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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1849

Regolamento (UE) 2024/1849del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/852, sul mercurio per quanto riguarda l’amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione importazione e fabbricazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza la disciplina dell’Unione sul mercurio, anticipando l’eliminazione dell’amalgama dentale e ampliando i divieti relativi a prodotti con aggiunta di mercurio, in particolare alcune lampade. Introduce inoltre nuovi obblighi di comunicazione per importatori e fabbricanti e rinvia al 2029 la relazione della Commissione su crematori, amalgama dentale e altri usi residui del mercurio. L’intervento è motivato dalla disponibilità di alternative senza mercurio, dagli impatti sulla salute umana e dall’esigenza di coerenza con la convenzione di Minamata.

Modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio introducendo il divieto dell’uso dell’amalgama dentale, nuove restrizioni su importazione, fabbricazione ed esportazione, e l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio vietati.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda operatori del settore sanitario dentale, importatori e fabbricanti di amalgama dentale, nonché soggetti coinvolti nella fabbricazione, importazione ed esportazione di specifiche lampade contenenti mercurio e altri prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852. Le misure incidono anche sulle autorità competenti nazionali, chiamate a ricevere comunicazioni annuali e a rendere pubbliche le motivazioni delle eventuali deroghe. Sono previste esclusioni/deroghe limitate per l’uso dell’amalgama dentale in caso di esigenze mediche specifiche e, per alcuni Stati membri, una deroga temporanea fino al 30 giugno 2026.

Regolamento (UE) 2024/1849 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l’amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione, importazione e fabbricazione

Il regolamento interviene sul quadro dell’Unione in materia di mercurio per ridurre ulteriormente l’uso deliberato di tale sostanza, in linea con gli obblighi e gli sviluppi della convenzione di Minamata. Il legislatore europeo rileva che l’amalgama dentale e alcune lampade con mercurio rappresentano ancora usi significativi, mentre le alternative senza mercurio sono ormai disponibili e tecnicamente ed economicamente praticabili.

Finalità e contesto normativo

L’intervento dà seguito alla valutazione richiesta dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/852, che imponeva alla Commissione di esaminare, tra l’altro, l’opportunità di eliminare gradualmente l’amalgama dentale e di vietare fabbricazione ed esportazione di altri prodotti con aggiunta di mercurio. Il regolamento mira a rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente, considerando la persistenza e il bioaccumulo del mercurio e gli effetti negativi, anche attraverso la trasmissione materno-fetale e l’allattamento.

Ambito applicativo e soggetti interessati

Le nuove regole riguardano i professionisti sanitari odontoiatrici, gli importatori e fabbricanti di amalgama dentale, nonché gli operatori che fabbricano, importano o esportano le lampade e gli altri prodotti con aggiunta di mercurio inseriti nell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852. Gli Stati membri sono coinvolti sia nella gestione delle eventuali deroghe sia nella raccolta e trasmissione delle informazioni alla Commissione.

Eliminazione graduale dell’amalgama dentale

Dal 1o gennaio 2025 l’amalgama dentale non può più essere utilizzata per le cure dentarie nell’Unione, salvo il caso in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente. La norma recepisce l’esigenza di limitare l’impatto ambientale e sanitario del mercurio, tenendo conto della progressiva transizione verso materiali alternativi.

È prevista una deroga temporanea fino al 30 giugno 2026 per gli Stati membri che soddisfano una condizione socioeconomica specifica: l’amalgama dentale deve essere l’unico materiale rimborsato dal servizio sanitario pubblico in misura almeno pari al 90% ai sensi del diritto nazionale per i pazienti che non hanno diritto al rimborso di altri materiali per le otturazioni, e le persone a basso reddito devono risultare colpite in modo sproporzionato dall’eliminazione al 1o gennaio 2025. In tali casi, lo Stato membro deve:

  • fornire e rendere pubbliche spiegazioni motivate sul ricorso alla deroga;
  • indicare le misure da attuare entro il 30 giugno 2026;
  • notificare tali elementi alla Commissione entro il 31 agosto 2024.

Importazione e fabbricazione di amalgama dentale

L’esportazione di amalgama dentale è vietata dal 1o gennaio 2025. Più tardi, dal 1o luglio 2026, sono vietate anche importazione e fabbricazione. Tuttavia, importazione e fabbricazione restano consentite nella misura in cui l’amalgama sia necessario per soddisfare le esigenze mediche specifiche richiamate dal nuovo articolo 10, paragrafo 2 bis.

Obblighi informativi degli operatori

Per verificare se permanga la necessità dell’uso dell’amalgama in casi medici specifici, il regolamento introduce un obbligo di comunicazione annuale: entro il 31 maggio di ogni anno importatori e fabbricanti devono comunicare all’autorità competente le quantità importate o fabbricate nell’anno civile precedente, ai sensi della deroga prevista per le esigenze mediche specifiche.

L’articolo 18, inoltre, viene integrato per includere nella relazione della Commissione:

  • una sintesi delle informazioni raccolte ai sensi del nuovo obbligo annuale;
  • le informazioni sulle quantità di mercurio utilizzate per esigenze mediche specifiche;
  • le informazioni sulle misure attuate sulla base degli orientamenti della Commissione relativi alle tecnologie di riduzione delle emissioni dei crematori.

Crematori e riduzione delle emissioni di mercurio

Il regolamento riconosce che i crematori restano una fonte significativa di emissioni di mercurio nell’atmosfera e che, anche con la progressiva eliminazione dell’amalgama dentale, continueranno a contribuire all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Per questo, la Commissione deve elaborare entro il 31 dicembre 2025 orientamenti sulle tecnologie di riduzione delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio prodotti dai crematori. Gli Stati membri dovranno poi fornire informazioni sulle misure adottate in base a tali orientamenti.

Altri usi residui del mercurio e relazione della Commissione entro il 2029

Il termine per la relazione della Commissione di cui all’articolo 19 è rinviato al 31 dicembre 2029. La relazione dovrà esaminare, in particolare:

  • l’attuazione e l’impatto degli orientamenti sui crematori;
  • la necessità di mantenere l’esenzione per l’uso dell’amalgama dentale e la deroga per importazione e fabbricazione;
  • gli sviluppi nell’ambito della convenzione riguardo all’uso illegale di mercurio nei cosmetici;
  • la necessità di eliminare gradualmente gli usi residui del mercurio;
  • la necessità di ampliare l’elenco delle fonti di rifiuti di mercurio;
  • la necessità di ampliare l’elenco dei composti del mercurio, con esempio espresso del cloruro azanide di mercurio (HgNH2Cl).

La Commissione deve presentare, se del caso, una proposta legislativa accompagnatoria.

Nuovi divieti per prodotti con aggiunta di mercurio: lampade

L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 viene modificato per anticipare il divieto di esportazione, importazione e fabbricazione di varie lampade con aggiunta di mercurio. Sono inserite nuove voci per:

  • tutte le altre lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione non già incluse nelle voci 3 e 3 bis, con divieto dal 31 dicembre 2025;
  • lampade a trifosfori per usi generali di illuminazione non incluse nella voce 4, lettera a), con divieto dal 31 dicembre 2026;
  • lampade a fosfori alofosfati per usi generali di illuminazione non incluse nella voce 4, lettera b), con divieto dal 31 dicembre 2025;
  • lampade non lineari a trifosfori, con divieto dal 31 dicembre 2026;
  • lampade non lineari a fosfori alofosfati, con divieto dal 31 dicembre 2025;
  • lampade al vapore di sodio ad alta pressione (HPS) per usi generali di illuminazione che superano determinate soglie di contenuto di mercurio in rapporto alla potenza, con divieto dal 31 dicembre 2025.

La logica dell’intervento è anche di coerenza con la disciplina UE sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e con gli sviluppi in sede convenzionale internazionale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i destinatari secondo la formula tipica del regolamento UE.

Disposizioni principali

Divieto di uso dell’amalgama dentale nelle cure dentarie

Dal 1o gennaio 2025 l’amalgama dentale non può essere utilizzata per le cure dentarie nell’Unione, salvo che il dentista la ritenga strettamente necessaria per esigenze mediche specifiche del paziente. È prevista una deroga fino al 30 giugno 2026 per gli Stati membri in cui l’amalgama dentale è l’unico materiale rimborsato dal servizio sanitario pubblico in misura almeno pari al 90% e in cui le alternative senza mercurio non sono ancora rimborsabili, con obbligo di motivazione pubblica e notifica alla Commissione entro il 31 agosto 2024.

Divieto di esportazione, importazione e fabbricazione di amalgama dentale

L’esportazione di amalgama dentale è vietata dal 1o gennaio 2025. Importazione e fabbricazione sono vietate dal 1o luglio 2026. Restano consentite, in deroga, per le esigenze mediche specifiche di cui al nuovo articolo 10, paragrafo 2 bis.

Obblighi di comunicazione per importatori e fabbricanti

Entro il 31 maggio di ciascun anno, importatori e fabbricanti di amalgama dentale devono comunicare all’autorità competente le quantità importate o fabbricate nell’anno civile precedente ai sensi della deroga per esigenze mediche specifiche. Le informazioni confluiscono nella relazione prevista dall’articolo 18, paragrafo 1.

Relazione della Commissione su crematori, amalgama dentale e usi residui

Il termine per la relazione della Commissione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, è spostato al 31 dicembre 2029. Entro tale data la Commissione deve riferire su: attuazione e impatto degli orientamenti sulle tecnologie di riduzione delle emissioni dei crematori, necessità di mantenere l’esenzione per l’uso dell’amalgama dentale e la deroga per importazione/fabbricazione, sviluppi sulla lotta all’uso illegale di mercurio nei cosmetici, necessità di eliminare gli usi residui del mercurio, di ampliare l’elenco delle fonti di rifiuti di mercurio e di ampliare l’elenco dei composti del mercurio.

Aggiornamento dell’allegato II sui prodotti con aggiunta di mercurio

L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è modificato per inserire nuovi divieti di esportazione, importazione e fabbricazione per specifiche lampade: tutte le altre CFL per usi generali di illuminazione non già incluse, alcune lampade a trifosfori e a fosfori alofosfati, lampade non lineari a trifosfori e a fosfori alofosfati, nonché lampade HPS per usi generali di illuminazione che superano determinati contenuti di mercurio in relazione alla potenza. Le date di divieto principali sono fissate al 31 dicembre 2025 o al 31 dicembre 2026 a seconda della categoria.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicherifiutisanitàcommercio estero

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