Ordinanza n. 580/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2) e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Individuale di Pillo Massimiliano il 15/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Individuale di Pillo Massimiliano il 8/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPRESA INDIVIDUALE DI PILLO MASSIMILIANO il 28\4\2025 : per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPRESA INDIVIDUALE DI PILLO MASSIMILIANO il 21\4\2026 : per l'annullamento delle fatture del 26 febbraio 2026 emesse dal GSE S.p.A., delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e in data 27 marzo 2026, degli avvisi di pagamento inviati dal GSE; dell'Avviso di compensazione da parte del GSE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA attuative dell'art. 15-bis del d.l. 4/2022, atti e regole tecniche del GSE, nonché fatture, diffide, avvisi di pagamento e avviso di compensazione relativi al recupero degli importi qualificati come extraprofitti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili previsti dall'art. 15-bis del d.l. 4/2022, contestando, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/eel e n. 143/2023/R/eel, i relativi allegati, il documento di consultazione, il comunicato e le regole tecniche del GSE, nonché gli atti di fatturazione e recupero delle somme. Sono state dedotte anche questioni di compatibilità della disciplina nazionale con la Costituzione, con il diritto dell'Unione europea, con la disciplina degli aiuti di Stato, con il regolamento UE 2022/1854, con la normativa europea in materia di energia e con la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del difetto dei presupposti applicativi e della nullità degli atti del GSE, insieme alla domanda cautelare di sospensione delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito l'esame approfondito delle eccezioni pregiudiziali. Ha rilevato, in primo luogo, che è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento del GSE e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo; la questione di giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE è rimasta impregiudicata. Ha inoltre osservato che, in presenza di un ricorso collettivo e cumulativo, i presupposti cautelari non sono stati soggettivizzati puntualmente rispetto alla posizione di ciascuna società ricorrente. In ogni caso, non è stato ravvisato un pregiudizio cautelare sufficiente con riguardo all'incidenza delle compensazioni sulla gestione finanziaria: considerati il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, gli operatori, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative adeguate, anche rispetto a investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. Infine, il TAR ha valorizzato la reversibilità del pregiudizio, poiché le somme eventualmente riscosse possono essere recuperate qualora la decisione di merito sia favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 4/2022, convertito dalla l. 25/2022
Costituisce la base normativa degli interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e delle pretese economiche oggetto di contestazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel giudizio amministrativo; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione.
Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È richiamato dalle ricorrenti quale parametro europeo di compatibilità della disciplina nazionale, senza che l'ordinanza ne definisca il merito.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono richiamati dalle ricorrenti in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato; la questione è stata lasciata impregiudicata nella fase cautelare.
art. 194 TFUE
È richiamato quale parametro europeo in materia di politica energetica, senza decisione sul merito nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare può essere negata la sospensione di fatture, diffide e avvisi di pagamento quando sia dubbia la loro diretta impugnabilità e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, ferma la riserva dell'esame definitivo delle questioni pregiudiziali al merito.
- In un ricorso collettivo e cumulativo, la tutela cautelare richiede che il fumus e il periculum siano allegati e dimostrati in modo puntuale con riferimento alla posizione concreta di ciascun ricorrente; una prospettazione indistinta non è sufficiente.
- La qualificata diligenza richiesta agli operatori professionali impone di predisporre misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare conosciuto; gli investimenti effettuati senza tenerne conto non dimostrano, di per sé, un periculum cautelare.
- La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito depone per la reversibilità del pregiudizio e può escludere il periculum in mora necessario per la sospensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →