Ordinanza n. 2013/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della valutazione compiuta sulla prova scritta esame avvocato 2025 del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione numerica della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della valutazione attribuita alla propria prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense, indetto con provvedimento del 30 giugno 2025. Tra le censure esaminate in sede cautelare vi era, anzitutto, quella relativa alla disciplina applicabile al procedimento e alla sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio sulla prova scritta. Il ricorrente sosteneva inoltre una censura concernente la composizione della sottocommissione esaminatrice, evidentemente ritenuta non conforme alla disciplina applicabile.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla motivazione numerica, ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni l'applicazione delle norme previgenti, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della stessa legge. Ne consegue, secondo il Collegio, che il voto numerico è sufficiente a esprimere la valutazione della prova, in conformità ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale. Il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene ex se la motivazione, salvo una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri di massima prestabiliti e voto attribuito. Il giudice ha inoltre condiviso il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui tale principio non è superabile in via di fatto in ragione del minor numero dei candidati o della semplificazione delle prove. Quanto alla composizione della commissione, il TAR ha interpretato l'art. 3, comma 1, d.l. n. 131/2021 nel senso che ogni sottocommissione di tre componenti deve comprendere almeno due avvocati, uno dei quali presidente, e un magistrato o docente universitario; tale composizione è stata ritenuta rispettata nel caso concreto. La sospensione è stata pertanto negata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 49 l. 247/2012
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione rende applicabile al procedimento d'esame indetto nel 2025 la disciplina previgente, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge e consentendo la motivazione della valutazione mediante voto numerico.
art. 46 l. 247/2012
La disposizione sull'obbligo di motivazione estesa accompagnatoria del voto numerico non trova applicazione ratione temporis al procedimento esaminato.
art. 3, comma 1, d.l. 131/2021
Le sottocommissioni ... sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti ... Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato
Ogni sottocommissione deve essere composta da tre componenti, con almeno due avvocati, tra cui il presidente, e un magistrato o docente universitario; la composizione contestata è stata ritenuta conforme.
art. 3 l. 241/1990
Il voto numerico, se riferito a criteri di valutazione predeterminati, è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione del giudizio sulla prova.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale criterio motivazionale standardizzato, ove adeguatamente contestualizzato.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale, rigettata dal TAR.
Massime di principio
- Per gli esami di abilitazione alla professione forense indetti durante il periodo di applicazione dell'art. 49 della legge n. 247/2012, la disciplina previgente continua a regolare anche le modalità di valutazione delle prove, con conseguente non applicazione dell'obbligo di motivazione estesa previsto dall'art. 46 della stessa legge.
- Quando siano stati previamente stabiliti criteri chiari e oggettivi di valutazione, il voto numerico attribuito a una prova concorsuale o abilitativa è, di regola, sufficiente a motivare il giudizio della commissione, perché sintetizza la valutazione tecnica e il grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
- Il giudizio espresso con voto numerico è sindacabile sotto il profilo della manifesta contraddizione tra specifici elementi obiettivi della prova, criteri di valutazione previamente fissati e punteggio attribuito; il sindacato riguarda quindi la sostanza della valutazione e non la mera forma della motivazione.
- Il principio della sufficienza del voto numerico non può essere ritenuto superato in via di fatto sulla base del minor numero dei candidati o della diversa semplificazione delle prove, trattandosi di elementi empirici non idonei a derogare ai principi giurisprudenziali consolidati.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 131/2021, una sottocommissione d'esame composta da tre membri deve includere almeno due avvocati, uno dei quali presidente, e un magistrato o docente universitario, così da rappresentare almeno due categorie professionali.
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