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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38295/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che ha disconosciuto, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi di trasporto fatturati a EURO FRIDGE da Conte Gaetano. Le fatture riportavano una partita IVA diversa, corrispondente a quella di Conte Agostino (attività cessata). L'Ufficio ha contestato la mancanza di "elementi certi e precisi" e l'ineffettività dei costi; la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ma la CTR lo ha riformato ritenendo legittimo l'accertamento. EURO FRIDGE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (nessuna contraddizione tra la contestazione dell'Agenzia e il motivo della CTR: entrambe hanno escluso l'effettività dei costi per mancanza di elementi certi e precisi). Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tentavano una rivalutazione del merito o erano scollegati dalla ratio decidendi. La Corte ha confermato che i costi sono stati esclusi per mancata prova della loro effettiva esistenza; ha inoltre richiamato la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti ai fini dell'applicabilità della normativa antifrode (d.l. 16/2012 conv. L. 44/2012). Quanto all'IVA, la CTR ha escluso la buona fede del contribuente per elementi di fatto (irregolarità dell'emittente e uso delle fatture nella contabilità del contribuente), e tale valutazione non è sindacabile in Cassazione. Conclusivamente il ricorso viene rigettato e non si provvede sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura per omissione di un punto decisivo: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché dagli atti risultava chiaro che l'Ufficio aveva contestato la mancanza di elementi certi e precisi e la CTR aveva escluso l'effettiva esistenza dei costi

  • art. 360 c.1 n.3 e n.5 c.p.c.

    Norma procedurale invocata come base dei motivi di cassazione; la Corte ha valutato tali motivi e ha dichiarato alcuni inammissibili per mancata elisione dal merito o per mancanza di collegamento con la ratio decidendi

  • artt. 6 e 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati in relazione alla regolarità delle fatture e alla detrazione IVA; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame di merito sulla regolarità documentale

  • art. 109 TUIR

    Richiamato in tema di deducibilità dei costi: la decisione ha escluso la deducibilità per mancata prova dell'effettività dei costi, intesa come requisito di certezza previsto dalla norma

  • art. 41 c.3 d.P.R. n. 633/1972

    Riferimento normativo collegato alla disciplina IVA e alla detraibilità, richiamato in combinato con altre disposizioni per discutere la deducibilità e la detraibilità

  • art. 9 c.1 d.lgs. n. 471/1997

    Citato tra le norme pertinenti alle sanzioni e all'irregolarità fiscale; la Corte non ha ritenuto possibile sindacare nuovamente i fatti già valutati in sede di merito

  • art. 14 c.4-bis L. n. 537/1993 come modificato dal d.l. n. 16/2012 (art. 8 co.1 d.l. n.16/2012 conv. L. n.44/2012)

    La Corte distingue tra operazioni soggettivamente inesistenti, cui la disposizione antifrode si applica, e operazioni oggettivamente inesistenti: nel caso di specie si è trattato di operazioni oggettivamente inesistenti e quindi non è applicabile la norma che esclude la deducibilità solo per operazioni soggettivamente inesistenti

Massime di principio

  • Se le fatture provengono da un soggetto che indica una partita IVA non coincidente o riferibile a impresa cessata, l'Amministrazione può disconoscere i costi per mancanza di elementi certi e precisi e per ineffettività dei costi
  • La deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi richiede prova dell'effettiva esistenza della prestazione; la mancanza di tale prova legittima il disconoscimento
  • La detraibilità dell'IVA dipende anche dalla buona fede del destinatario; elementi di fatto che dimostrano l'anomalia dell'emittente (omessi adempimenti, uso di partita IVA di terzi, compilazione delle fatture direttamente da parte del cliente) possono far escludere la buona fede e quindi la detrazione
  • La norma antielusiva/antifrode che esclude la deducibilità per operazioni 'soggettivamente inesistenti' non si applica automaticamente alle operazioni 'oggettivamente inesistenti': occorre distinguere il tipo di inesistenza accertata
  • Il giudizio di legittimità non è chiamato a riesaminare il merito probatorio: le valutazioni di fatto della Commissione tributaria sono sindacabili in Cassazione solo per violazione di legge o vizio procedurale ben delimitati
  • Precedenti sentenze relative ad anni d'imposta diversi vincolano solo limitatamente, e solo per elementi della fattispecie di efficacia permanente; accertamenti su operazioni distinte e indipendenti richiedono valutazione autonoma

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