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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09453/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Vicenza del 06/10/2025 che aveva respinto la richiesta di revoca della prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposta dal Questore (provv. del 03/08/2024). Il ricorrente, difeso dall'avv. Francesco Nevoli, deduce violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, vizio di motivazione circa la persistenza delle condizioni che giustificavano la prescrizione (art. 6, comma 2, l. 401/1989) e la mancata motivazione su un nuovo giudizio di pericolosità. Sostiene che, al momento dell'adozione del DASPO, la squadra del Taranto era gestita dalla "Taranto F.C. 1927 s.r.l." (serie C), mentre successivamente il titolo sportivo è stato perso e la squadra è ora gestita da una nuova società che milita in campionati dilettantistici e disputa le partite in uno stadio diverso; perciò sarebbe venuta meno la corrispondenza tra la prescrizione e le manifestazioni sportive concretamente interessate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Vicenza, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, perché proceda a nuovo esame. La Corte ha affermato che la prescrizione di presentazione era riferita specificamente alla compagine "Taranto F.C. 1927" esistente al momento dell'adozione del DASPO e che, con la perdita di continuità gestionale e il mutamento del titolo sportivo (nonché del livello agonistico e della sede delle partite), la misura perde efficacia se non viene riesaminata dall'Autorità amministrativa e sottoposta nuovamente alla convalida dell'Autorità giudiziaria. Il G.I.P. dovrà valutare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, l. n. 401/1989 e richiamando l'art. 11 d.lgs. n. 159/2011, la sussistenza di elementi sopravvenuti o non precedentemente esaminati idonei a incidere sul giudizio di pericolosità e, in caso di mutamento decisivo delle condizioni, modificare o revocare le prescrizioni.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi 2 e 5 e riferimento al comma 6)

    Le prescrizioni imposte dal Questore devono essere specifiche e riferite alle manifestazioni/luoghi indicati al momento dell'adozione; se la squadra cui la misura era riferita cessa o cambia soggetto gestore, la misura perde efficacia e deve essere riesaminata (o rinnovata) dall'Autorità amministrativa e convalidata dall'Autorità giudiziaria. Il giudice deve valutare la revoca o modifica ai sensi del comma 5 quando mutino le condizioni che giustificarono la misura.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 11

    L'obbligo di presentazione è annoverabile tra le misure di prevenzione; pertanto il G.I.P., nel riesame, deve valutare la sussistenza di elementi sopravvenuti o non precedentemente esaminati che possano incidere sul giudizio di pericolosità, secondo i criteri previsti per le misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Il DASPO che impone l'obbligo di presentazione è riferito in modo tassativo alla specifica società/compagine e alle manifestazioni indicate al momento dell'adozione: non può essere esteso automaticamente a una diversa società anche se gestisce la squadra nella stessa città.
  • Se la società cui era riferito il provvedimento cessa l'attività, perde efficacia l'obbligo di presentazione collegato alle partite di quella compagine; in caso di mancata presentazione non è configurabile il reato previsto dalla norma se il provvedimento non è più pertinente.
  • Il principio di tassatività e la necessità di sufficiente determinatezza impediscono un'interpretazione estensiva di provvedimenti amministrativi cautelari e invasivi della libertà personale.
  • Quando mutino le condizioni fattuali o soggettive che giustificarono il DASPO (cambio di società, retrocessione a campionati dilettantistici, spostamento delle gare in altro stadio, ecc.), il G.I.P. deve procedere a nuova valutazione della pericolosità e può disporre modifica o revoca ai sensi dell'art. 6, comma 5, l. n. 401/1989; è richiesta la verifica degli elementi sopravvenuti ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 159/2011.
  • Per tutelare il diritto di difesa e la certezza del diritto, l'Autorità amministrativa deve emanare un nuovo provvedimento (integrativo o sostitutivo) se si vuole applicare una prescrizione a una società diversa da quella originaria; tale nuovo provvedimento va sottoposto a convalida giudiziale.

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