Ordinanza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Luserna San Giovanni n. 125 dell’8 ottobre 2025 “Approvazione schema di convenzione finalizzato al rilascio di permesso di costruire convenzionato per ristrutturazione e ampliamento fabbricato industriale nel Comune di Luserna San Giovanni, via Gianavello n. 41 a nome della società Lindt & Sprungli SpA”, che prevede l’approvazione e autorizzazione all’abbattimento di ventuno alberi Tigli presenti lungo via Monte Granero e che risulta pubblicata in data 10 ottobre 2025 all’Albo Pretorio del Comune (di seguito, rispettivamente, anche la “Deliberazione” e il “Comune”; - dei pareri del Responsabile dell’Area Vigilanza del 30 settembre 2025; del Responsabile dell’Area Tecnica e Patrimonio del 1°ottobre 2025; della Commissione Edilizia del 3 ottobre 2025; dello Sportello Unico per l’Edilizia del 3 ottobre 2025 richiamati nella Deliberazione; - dell’Atto di consenso di cancellazione di vincolo edilizio - convenzione edilizia ai sensi dell’art. 49 comma 4 della Lr 56/1977 smi e dell’art. 28bis del DPR 380/2001, allegato alla Deliberazione; - dell’Ordinanza di modifica della viabilità n.116 del 23 ottobre 2025 del Comune; - del parere favorevole di conformità antincendio rilasciato in data 31 ottobre 2025 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino acquisito dal Comune in data 6 novembre 2025 prot. 21334, non ancora consegnato alla ricorrente non ancora consegnato alla ricorrente ancorchè richiesto con l’istanza di accesso agli atti; - del Provvedimento autorizzativo unico n.53 del 19 novembre 2025 dello Sportello Unico per le attività produttive associato Unione Montana del Pinerolese, (di seguito anche “Unione”), pubblicato il 24 novembre 2025 all’Albo Pretorio dell’Unione Montana del Pinerolese; - del conseguente permesso di costruire rilasciato dal Comune n. 6057/2025 del 19 novembre 2025 citato nel provvedimento autorizzativo unico n.53/2025 dell’Unione; - nonché per ogni atto presupposto, collegato e comunque connesso, anche non conosciuto, relativo al procedimento di approvazione del provvedimento finale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di approvazione dello schema di convenzione e degli atti connessi al permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato industriale, comprensivi dell'autorizzazione all'abbattimento di ventuno tigli e della modifica della viabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale, i pareri e gli atti presupposti, il provvedimento autorizzativo unico, il permesso di costruire e gli ulteriori atti connessi al progetto di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato industriale. La contestazione riguardava in particolare l'autorizzazione all'abbattimento di ventuno alberi lungo via Monte Granero. Sono state dedotte plurime violazioni dell'art. 18 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, con riferimento ai punti b1 e b3, nonché censure riferite alla tutela del filare alberato e paesaggistica. La ricorrente ha inoltre contestato la legittimità degli atti adottati nel procedimento e la mancata consegna del parere favorevole di conformità antincendio richiesto mediante accesso agli atti. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, al primo e sommario esame, non favorevole la prognosi di accoglimento del ricorso. Anzitutto, ha rilevato che gli alberi destinati all'abbattimento non sembrano trovarsi nel tratto di strada antistante l'abitazione della ricorrente, con conseguente dubbio sulla sua legittimazione e sul suo interesse a contestare tale profilo. Ha poi ritenuto che le censure relative all'art. 18 delle norme tecniche di attuazione non appaiano idonee a travolgere gli atti impugnati, poiché l'ampliamento della sede viaria, funzionale alla tutela dell'incolumità pubblica, sembra consentire una deroga sia al divieto di abbattimento sia alla tutela paesaggistica del filare alberato collocato sul margine della carreggiata. Il Collegio ha inoltre considerato che i tigli non sembrano qualificabili come alberi monumentali ai sensi dell'art. 7 della l. n. 10/2013 e che la loro rimozione risulta, in questa fase, preceduta da un'istruttoria approfondita sulle alternative, supportata da una perizia botanica e subordinata a incisive misure di compensazione ambientale. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché l'abbattimento non appariva imminente ed era comunque condizionato alla previa realizzazione delle compensazioni ambientali. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con esame sommario del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 18 delle Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico
Le violazioni dedotte non sono apparse, in sede cautelare, idonee a determinare il travolgimento degli atti, anche in considerazione della funzione di tutela dell'incolumità pubblica connessa all'ampliamento della sede viaria.
art. 7 l. n. 10/2013
I tigli oggetto di abbattimento non sono stati ritenuti, al sommario esame cautelare, riconducibili alla nozione di alberi monumentali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimazione e l'interesse a ricorrere possono risultare dubbi quando non emerga, neppure sommariamente, una diretta relazione tra la posizione del ricorrente e il bene o il tratto territoriale interessato dall'intervento contestato.
- La previsione urbanistica di tutela del patrimonio arboreo può cedere, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, di fronte a interventi destinati all'ampliamento della sede viaria e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica.
- La decisione amministrativa di rimuovere alberature non qualificate come monumentali presenta una prognosi cautelare favorevole all'amministrazione quando sia preceduta da istruttoria sulle alternative, da valutazione botanica e da prescrizioni di compensazione ambientale.
- Il periculum in mora non sussiste quando l'intervento lesivo non sia imminente e la sua esecuzione sia subordinata a condizioni o adempimenti preventivi, quali la realizzazione di misure di compensazione ambientale.
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