Sentenza del 24/02/2016 n. 3587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP per l'anno 2002, dei costi fatturati alla società partecipata dalla capogruppo O. s.p.a. Secondo l'Amministrazione, la capogruppo non avrebbe fornito direttamente i servizi, ma avrebbe agito come mandataria senza rappresentanza, acquistando servizi da terzi e ribaltandone pro quota i costi sulle società partecipate. L'Agenzia denunciava un vizio di motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che non fossero stati adeguatamente considerati una nota interna e un rendiconto finale, dai quali sarebbe emersa l'assenza di ricarichi e il mero riaddebito dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non decisivi i documenti indicati e osservando che la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità. È stata confermata, quindi, la decisione favorevole alla società, che aveva annullato l'avviso di accertamento. La Corte ha inoltre precisato che, anche qualora il rapporto fosse stato qualificato come mandato senza rappresentanza, il costo inerente avrebbe comunque potuto essere dedotto dalla società partecipata mandante; se invece la capogruppo avesse prestato direttamente i servizi, la partecipata avrebbe potuto dedurre il corrispettivo pagato. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di motivazione insufficiente o omessa valutazione di un fatto decisivo
La denuncia del vizio di motivazione non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o a contestare genericamente la valutazione delle prove. Occorre indicare una prova decisiva, la cui considerazione avrebbe necessariamente condotto a una diversa decisione.
Art. 366-bis c.p.c.
sintesi del fatto decisivo e controverso
La censura deve individuare con precisione il fatto decisivo controverso e spiegare in che modo il vizio motivazionale abbia inciso sulla decisione.
Art. 1705 c.c.
mandato senza rappresentanza
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante. Tuttavia, la qualificazione del rapporto non determina di per sé l'indeducibilità del costo sostenuto dal mandante.
Artt. 1719 e 1720, comma 1, c.c.
obbligo del mandante di somministrare i mezzi necessari e di rimborsare le spese anticipate
Nel mandato senza rappresentanza il costo del servizio acquistato dal mandatario per conto del mandante grava economicamente sul mandante, che può dedurlo se è effettivo, inerente e documentato.
Art. 1709 c.c.
presunzione di onerosità del mandato
L'eventuale compenso spettante al mandatario costituisce un ricavo imponibile per quest'ultimo, distinto dal rimborso delle spese sostenute per conto del mandante.
Art. 75 del vecchio TUIR, oggi art. 109 TUIR
La deducibilità fiscale dipende dall'inerenza, effettività, certezza, competenza e determinabilità del costo, non esclusivamente dalla qualificazione civilistica del rapporto.
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012
sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti
In materia di imposte sui redditi, anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se effettivamente sostenuti e inerenti, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali o l'utilizzo diretto dei beni o servizi per un delitto non colposo.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto infragruppo come prestazione di servizi o mandato senza rappresentanza non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi: è decisivo verificare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, chi ha ricevuto il servizio e se il costo è inerente all'attività.
- In un mandato senza rappresentanza, il riaddebito al mandante delle spese sostenute dal mandatario può costituire un costo deducibile per il mandante, purché la spesa sia effettiva, documentata e inerente.
- La fatturazione pro quota o l'assenza di un ricarico non dimostrano da sole che vi sia stato un mero ribaltamento di costi: occorre provare concretamente che i servizi siano stati forniti direttamente da terzi alla società partecipata e non dalla capogruppo.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove. Un ricorso per vizio di motivazione deve indicare un fatto realmente decisivo e dimostrare che, se esaminato, avrebbe necessariamente modificato l'esito della controversia.
- Per sostenere la deducibilità dei costi infragruppo è opportuno conservare contratti, descrizione concreta delle prestazioni, criteri di allocazione, documentazione dei servizi ricevuti, fatture e tracciabilità dei pagamenti.
- Se la capogruppo presta direttamente servizi alle partecipate, i corrispettivi fatturati sono ricavi per la capogruppo e costi deducibili per la partecipata; i costi sostenuti dalla capogruppo per eseguire tali servizi sono, a loro volta, deducibili dalla capogruppo.
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