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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11022/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali per la pena di 2 anni e 10 mesi. Il ricorrente deduce inosservanza/erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Contestato l'eccessivo e pregiudiziale affidamento del Tribunale ai precedenti penali e alla gravità dei reati senza collocarli temporalmente, la svalutazione degli elementi positivi emergenti dall'istruttoria (relazione UEPE, situazione socio-familiare e opportunità lavorativa), e la mancata considerazione del positivo esito di un precedente periodo di affidamento ritenuto dal Tribunale stesso "positivo" in altra ordinanza; si censura infine l'utilizzo di informazioni di polizia non precisate come collegamenti a contesti mafiosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale carente e affetta da illogicità: il Collegio aveva dato peso esclusivo o prevalente ai precedenti penali e ai reati commessi, svalutando senza adeguata argomentazione i fattori protettivi (rapporti familiari, lavoro, relazione UEPE) e richiedendo indebitamente una completa revisione critica del passato. La Cassazione ha inoltre rilevato l'omessa precisazione temporale e probatoria delle notizie di polizia sui presunti collegamenti mafiosi. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    Il disposto consente l'ammissione all'affidamento in prova per pene non superiori a tre anni quando la misura contribuisca alla rieducazione e a contenere il pericolo di commissione di nuovi reati; la valutazione prognostica deve considerare non solo il reato e le modalità commessive, ma soprattutto il comportamento successivo e i fattori di contesto personali e socio-ambientali (assenza di nuove denunzie, atteggiamento critico, condotta di vita attuale, rete socio-familiare, opportunità lavorativa).

  • art. 1 Ord. pen. e art. 15 Ord. pen.

    Richiamati come principi che orientano l'esecuzione della pena verso finalità rieducative: il lavoro e relazioni familiari sono elementi utili al processo di reinserimento e devono essere considerati nella prognosi.

  • reg. esec. ord. pen. (art. 1 reg. esec. ord. pen.)

    Norme regolamentari in materia di trattamento rieducativo che confermano l'importanza degli elementi protettivi (lavoro, supporto familiare) nel percorso di esecuzione penale volto al reinserimento.

  • artt. 648, 171-ter L. 633/1941, 610, 337, 341-bis cod. pen.; art. 416-bis cod. pen. (reati contestati/menzionati)

    Indicati nella ricostruzione fattuale come i reati per cui è stato determinato il cumulo di pena e come riferimento per la gravita' del profilo criminale; la Corte richiama però che la gravita' del reato non può da sola precludere l'accesso alla misura se non bilanciata con la valutazione della condotta successiva e dei fattori protettivi.

Massime di principio

  • Nella valutazione per l'ammissione all'affidamento in prova il giudice deve compiere un bilanciamento motivato tra fattori negativi (natura e gravita' dei reati, precedenti) e fattori protettivi (comportamento successivo, rete familiare, opportunità lavorative, rapporto UEPE); non è sufficiente fondare il diniego su precedenti o sul reato senza collocarli temporalmente e senza valutare l'evoluzione personale.
  • Non può essere richiesto al richiedente di provare una completa revisione critica del passato: è sufficiente che emerga l'avvio di un processo critico e di cambiamento verificabile mediante elementi oggettivi o tramite la relazione dell'UEPE e altri riscontri concreti.
  • Le dichiarazioni di impegno o pentimento rese al servizio sociale o all'UEPE non devono automaticamente essere considerate irrilevanti; il loro valore probatorio va valutato nel contesto e, se del caso, corroborato da elementi concreti, ma non possono essere scartate aprioristicamente.
  • Le informazioni di polizia o i riferimenti a eventuali collegamenti con organizzazioni criminali vanno specificati e motivati: occorre precisarne la natura, la data e gli eventuali esiti giudiziari; non possono sostituirsi a prove o essere utilizzate come affermazioni apodittiche.
  • La presenza di un'opportunità lavorativa diversa rispetto al contesto in cui sono stati commessi reati di natura economica è un fattore protettivo rilevante e deve essere adeguatamente valutata nel giudizio prognostico.
  • Se la motivazione del giudice di merito risulta illogica, contraddittoria o non risponde alle censure espresse in una precedente pronuncia rescindente, la Cassazione è portata ad annullare con rinvio affinché si riformuli il bilanciamento in modo corretto e motivato.

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