Sentenza del 18/01/2018 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Costi pubblicitari per eventi sportivi - Diffusione marchio - Società cartiera - Restituzione soldi in contanti - Contenuto pen drive - Elemento atipico e indiziario - Accordo fraudolento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria riteneva che i costi sostenuti per eventi sportivi fossero fittizi o comunque collegati a un accordo fraudolento, anche perché il fornitore sarebbe stato una società cartiera e avrebbe restituito in contanti somme al contribuente. Tale circostanza risultava dal contenuto di una pen drive acquisita dalla Guardia di finanza. L'Ufficio aveva inoltre considerato sproporzionati i costi rispetto all'attività pubblicitaria realizzata.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta non sufficientemente provata. Il contenuto della pen drive è stato considerato un elemento atipico, meramente indiziario e non pienamente affidabile, inidoneo da solo a dimostrare l'esistenza di un accordo fraudolento o la fittizietà delle prestazioni. È stato inoltre escluso che l'elevato importo dei costi possa, di per sé, dimostrare l'inesistenza delle prestazioni, soprattutto quando gli eventi abbiano prodotto una significativa diffusione del marchio. La valutazione della convenienza e dell'adeguatezza dell'investimento pubblicitario rientra nella discrezionalità dell'imprenditore, salvo prova concreta dell'inesistenza o della simulazione delle operazioni.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 39
La norma disciplina i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. L'accertamento induttivo o analitico-induttivo deve comunque fondarsi su elementi probatori idonei e non su presunzioni prive dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. 633/1972, art. 54
La norma disciplina la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto. Anche ai fini IVA, il recupero di costi o operazioni richiede elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza delle prestazioni o l'irregolarità delle operazioni.
Codice civile, art. 2727
Le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Il fatto noto deve essere effettivamente provato.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Un singolo elemento indiziario, atipico o non pienamente affidabile, come il contenuto di una pen drive, non è sufficiente se non è corroborato da ulteriori elementi oggettivi.
Massime di principio
- La mera antieconomicità o elevata entità di una spesa pubblicitaria non dimostra automaticamente che la prestazione sia inesistente o che il costo sia indeducibile: occorre provare concretamente la fittizietà, la simulazione o l'assenza della prestazione.
- La scelta dell'imprenditore di sostenere investimenti pubblicitari rilevanti appartiene alla sua discrezionalità e non può essere sostituita dalla valutazione dell'Amministrazione finanziaria sulla convenienza economica, purché l'attività promozionale sia effettivamente documentata e realizzata.
- Documenti informatici o annotazioni rinvenuti presso terzi possono costituire elementi indiziari, ma devono essere valutati criticamente e normalmente corroborati da altri riscontri oggettivi per dimostrare un accordo fraudolento o la restituzione occulta di somme.
- Per contestare la deducibilità di costi relativi a sponsorizzazioni o pubblicità, l'Amministrazione deve distinguere tra inefficacia economica dell'investimento e inesistenza della prestazione: solo quest'ultima, se adeguatamente provata, può giustificare il recupero fiscale.
- La presenza di un fornitore ritenuto società cartiera non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il contribuente non abbia ricevuto la prestazione; devono essere verificati anche l'effettiva realizzazione dell'evento, la diffusione del marchio, la documentazione contrattuale, i pagamenti e ogni altro riscontro.
Testo integrale
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