Sentenza del 28/10/2016 n. 21826 - Corte di Cassazione
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Contestazioni dell'illecito - Termini per la notifica - Art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Proroga dei termini prevista dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 fosse applicabile anche al termine decadenziale per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni tributarie. La società aveva impugnato un avviso di irrogazione di sanzioni di 66.925 euro, relativo a omessa fatturazione e registrazione di operazioni, irregolare tenuta della contabilità e indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali. I giudici di merito avevano ritenuto tardiva la contestazione, considerando non applicabile la proroga.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, richiamando anche il diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi, comprende le proroghe applicabili agli accertamenti fiscali. Poiché le violazioni riguardavano il 1999, il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2004, ma era prorogato al 31 dicembre 2006. L'atto di contestazione notificato il 30 novembre 2006 era quindi tempestivo. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997
La contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi".
Il rinvio al diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi è generale e consente di applicare anche le disposizioni che prorogano tali termini, comprese quelle previste dalla legge n. 289 del 2002.
Art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997
L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato entro un anno dalla notifica dell'atto di contestazione delle violazioni; tale termine è distinto dal termine entro cui deve essere notificata la contestazione stessa.
Art. 10 della legge n. 289 del 2002
Per i contribuenti che non si avvalgono delle definizioni agevolate previste dagli artt. 7 e 9 della stessa legge, proroga di due anni i termini per la notifica degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all'IVA. La proroga si riflette anche sul termine di contestazione delle sanzioni quando quest'ultimo è collegato ai termini di accertamento.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario le questioni assorbite o non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico e chiaro in appello; il mancato rinnovo comporta rinuncia definitiva.
Massime di principio
- Quando la norma sulle sanzioni rinvia al diverso termine previsto per l'accertamento del tributo, il termine sanzionatorio deve essere coordinato anche con le eventuali proroghe previste dalla legge per l'accertamento fiscale.
- Per verificare la tempestività della contestazione occorre individuare l'anno della violazione, calcolare il termine ordinario e aggiungere le proroghe applicabili, verificando inoltre che il contribuente rientri nelle condizioni previste dalla norma prorogatoria.
- Il termine per notificare la contestazione della violazione e il successivo termine per notificare l'atto di irrogazione della sanzione sono distinti e vanno calcolati separatamente.
- Nel giudizio tributario d'appello le questioni assorbite o non esaminate devono essere riproposte espressamente nelle controdeduzioni; il generico richiamo agli atti precedenti può non essere sufficiente.
- L'applicazione di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto può giustificare la compensazione delle spese, anche quando una parte risulta vittoriosa.
Testo integrale
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