Cassazione Civile, Sentenza n. 30525/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, cittadino bosniaco, ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive e per mancati versamenti contributivi relativamente all'attività prestata dal 16/8/1997 al 20/12/2010 presso il contingente italiano in Bosnia Erzegovina, sostenendo l'applicazione del CCNL per il personale civile a statuto locale dei comandi NATO ACE in Italia e la giurisdizione dei giudici italiani. Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché, secondo la Corte, si applicava la legge della Bosnia Erzegovina in base agli istituti del diritto internazionale privato e alle Convenzioni internazionali (NATO SOFA e successive adesioni della Bosnia), per cui le condizioni di lavoro del personale assunto localmente sono regolate dalla legislazione dello Stato ospitante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo che chiedeva la disapplicazione della SOFA per contrasto con l'ordine pubblico, confermando l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui, per il personale assunto per bisogni locali in favore di contingenti NATO, le condizioni di impiego sono regolate dalla legge dello Stato di soggiorno (art. 9, n.4 della Convenzione di Londra del 19.6.1951). Poiché la Bosnia Erzegovina ha ratificato i necessari strumenti internazionali e il lavoratore vi ha prestato abitualmente l'attività, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o consequenziali alla decisione sulla giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, con liquidazione in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 57, legge 31 maggio 1995 n. 218
Richiamo alla Convenzione di Roma 1980 per la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; utilizzato per individuare la legge applicabile al rapporto di lavoro svolto abitualmente nella Bosnia Erzegovina
Convenzione di Roma 19 giugno 1980
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali utilizzata tramite l'art. 57 della legge n.218/1995 per determinare la legge applicabile al contratto di lavoro
Convenzione sullo Statuto delle Forze NATO (SOFA), Londra 19 giugno 1951
Stabilisce che le condizioni di impiego del personale assunto localmente per i bisogni delle forze sono regolate dalla legislazione dello Stato ospitante; la Corte ha ritenuto tale norma prevalente e applicabile al caso
Legge italiana 30 novembre 1955 n. 1355
Atto di esecuzione/ratifica della SOFA in Italia, richiamato per confermare l'efficacia della Convenzione nel nostro ordinamento
Convenzione sulle missioni speciali NATO, New York 8 dicembre 1969
Considerata norma speciale rispetto alla normativa interna in tema di giurisdizione, richiamata dalla Corte territoriale per confermare la giurisdizione dello Stato ospitante
art. 3, legge 31 maggio 1995 n. 218
Norma del diritto internazionale privato interno relativa alla giurisdizione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che riconduce alla giurisdizione dello Stato ospitante per i casi regolati dalla SOFA
D.P.R. n. 115/2002
art. 9, comma 1 bis (come modificato)
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione all'esenzione per questioni previdenziali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato o consequenziale alla decisione sulla giurisdizione
Massime di principio
- Per il personale assunto localmente per i bisogni delle forze NATO, le condizioni di impiego sono disciplinate dalla legislazione dello Stato ospitante in base alla SOFA; quindi la giurisdizione ricade sullo Stato ospitante quando il lavoro è svolto abitualmente in quello Stato
- La sussistenza di un contratto stipulato con enti di contingente internazionale non esclude l'applicabilità di norme internazionali (SOFA, Convenzioni NATO) che possono sottrarre la materia alla giurisdizione nazionale
- La mera eccezione di incompatibilità con l'ordine pubblico internazionale o interno difficilmente ottiene la disapplicazione di trattati internazionali a meno che non sussista una palese e manifesta violazione di principi fondamentali dell'ordinamento
- Prima di proporre azioni in giudizio in Italia, verificare lo stato di ratifica/adesione delle Convenzioni internazionali da parte dello Stato ospitante e il luogo abituale di svolgimento della prestazione lavorativa, poiché questi elementi sono decisivi per la determinazione della legge applicabile e della giurisdizione
- Contestazioni sulla nullità dei contratti o sulla deferibilità in arbitrato possono essere ininfluenti se questioni di giurisdizione internazionale o norme speciali internazionali escludono la competenza del giudice nazionale
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