Sentenza del 15/03/2019 n. 7383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'esecuzione di una sentenza che aveva riconosciuto a S.G. il diritto al rimborso del 90% delle imposte Irpef e Ilor versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione al sisma del dicembre 1990 che aveva colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa. L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di ottemperanza sostenendo, tra l'altro, che la disciplina sopravvenuta aveva sospeso o limitato il rimborso per i soggetti esercenti attività d'impresa e previsto una riduzione del 50% o il mancato pagamento in caso di insufficienza o esaurimento delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché l'Agenzia vi aveva rinunciato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, rilevando che l'Agenzia non aveva indicato il numero delle domande presentate né dimostrato se le risorse disponibili fossero sufficienti, sufficienti solo per il rimborso ridotto al 50%, oppure esaurite. La Corte ha precisato che i limiti quantitativi introdotti dalla normativa sopravvenuta incidono sulle modalità di esecuzione del rimborso, non sull'esistenza del diritto riconosciuto dal giudicato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
rimborso del 90% delle imposte versate in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990
La norma costituisce la base del diritto al rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma, subordinatamente ai presupposti previsti dalla legge.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
I rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.
La disposizione disciplina le modalità esecutive e i limiti finanziari dei rimborsi, senza eliminare il diritto sostanziale già riconosciuto con sentenza.
D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla Legge n. 123 del 2017
La normativa sopravvenuta ha introdotto limiti quantitativi e modalità amministrative di attuazione dei rimborsi, applicabili nella fase esecutiva anche quando il diritto derivi da un giudicato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
Disciplina il giudizio di ottemperanza tributaria e i limiti del ricorso per cassazione contro i provvedimenti adottati in tale sede, generalmente circoscritti alle violazioni delle norme sul procedimento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Prevede il termine e le condizioni per la presentazione dell'istanza di rimborso tributario.
Artt. 107 e 108 TFUE
Riguardano il controllo europeo sugli aiuti di Stato e la compatibilità delle agevolazioni con il mercato interno; nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito tali profili perché i relativi motivi erano stati abbandonati.
Massime di principio
- Una legge sopravvenuta che introduce limiti finanziari o riduzioni percentuali sui rimborsi, in assenza di disposizioni transitorie, incide normalmente sulla fase di esecuzione e non cancella il diritto al rimborso già accertato con giudicato.
- Chi invoca l'insufficienza delle risorse per ridurre o negare un rimborso deve allegare e dimostrare dati concreti, come il numero delle domande, l'ammontare complessivo delle richieste e l'effettivo stato di esaurimento dei fondi.
- Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione deve rispettare il titolo giudiziale, applicando però le modalità esecutive e i limiti finanziari eventualmente previsti dalla disciplina vigente.
- Il ricorso per cassazione contro una decisione di ottemperanza tributaria può essere soggetto a limiti specifici e deve indicare con precisione l'errore procedurale o applicativo commesso dal giudice.
- Il riconoscimento giudiziale del diritto e la concreta erogazione della somma sono piani distinti: il primo riguarda l'esistenza del credito, mentre la seconda può essere soggetta a procedure, stanziamenti e limiti di spesa previsti dalla legge.
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