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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16801/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, rilevando che non vi era un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio a suo carico. Dal testo emerge che, in sede di legittimità, egli si è limitato a dedurre in modo generico che avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di assoluzione oppure, in subordine, una riduzione della pena, senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle censure; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    La motivazione del ricorso deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità consegue, tra l'altro, alla violazione dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio relativo alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • L'impugnazione penale deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, con confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento.
  • La mera richiesta di assoluzione o di riduzione della pena, formulata in modo generico e senza censurare le rationes decidendi della sentenza, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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