Sentenza n. 16264/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 19 giugno 2025 secondo la ricostruzione in fatto della sentenza (l’epigrafe indica invece il 13 giugno 2025). Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, quantificato in 120 giorni in base alla disciplina generale e a quella speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e ha domandato l’accertamento dell’obbligo di provvedere, un ordine di conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ritiene integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza pronunciamento dell’Amministrazione. Il termine per il riconoscimento è al massimo di quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sulla documentazione completa. Alla data di proposizione del ricorso il termine era decorso senza provvedimento espresso, né risultavano elementi probatori contrari. Il Ministero è quindi ordinato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza; in caso di ulteriore inerzia provvederà, entro i successivi 90 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Le disposizioni fondano l’azione per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la richiesta di un ordine giudiziale di provvedere, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 19 giugno 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”).
La presentazione dell’istanza e la scadenza del termine legale senza una pronuncia dell’Amministrazione integrano il silenzio-inadempimento e fanno sorgere l’obbligo di concludere il procedimento.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli abilitanti dei docenti conseguiti in un altro Stato membro è il Ministero competente per l’istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Il procedimento prevede trenta giorni dal ricevimento della domanda per verificarne la completezza e, se necessario, richiedere integrazioni, seguiti da tre mesi per decidere sulla documentazione completa; il termine complessivo massimo è dunque di quattro mesi.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda in ordine alla stessa mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste.
Nel giudizio sul silenzio il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro il termine stabilito in sentenza, qui fissato in 120 giorni in considerazione del carattere massivo dei procedimenti.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La disposizione è richiamata per identificare l’attuale denominazione del Ministero che è autorità competente nel procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere sussiste quando è stata presentata una formale istanza e il termine applicabile è scaduto senza che l’Amministrazione abbia adottato una pronuncia.
- Per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, il termine massimo per concludere il procedimento è di quattro mesi: trenta giorni per accertare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, cui seguono tre mesi per adottare il provvedimento sulla documentazione completa.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato in sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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