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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/762

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/762 della Commissione, del 13 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una specifica giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, distintamente per codice NC e per paese terzo di origine. Il provvedimento si applica immediatamente dalla pubblicazione ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i quali il prezzo di entrata è determinato mediante valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'effetto è diretto in tutti gli Stati membri e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le origini/paesi terzi considerati sono quelli indicati nella nomenclatura dei paesi richiamata dall'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/762 della Commissione dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per la determinazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione nel settore degli ortofrutticoli freschi. La funzione del provvedimento è puramente applicativa e consiste nel rendere disponibili i valori da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata per specifiche merci e origini, sulla base di dati giornalieri variabili.

Base normativa e contesto

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e secondo i criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Ambito applicativo

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i quali il prezzo di entrata è determinato tramite valori forfettari all'importazione. L'applicazione è immediata e uniforme in tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per singoli codici NC e per specifiche origini, incluse alcune sigle di paesi terzi e il codice "ZZ" per "altre origini".

Tra le voci riportate figurano, a titolo esemplificativo:

  • 0702 00 00: MA 95,5; TR 75,0; ZZ 85,3
  • 0707 00 05: TR 116,3; ZZ 116,3
  • 0709 93 10: TR 137,6; ZZ 137,6
  • 0805 10 20: EG 45,4; IL 88,6; MA 55,4; TR 31,5; ZA 78,5; ZZ 59,9
  • 0805 50 10: ZA 168,2; ZZ 168,2
  • 0808 10 80: AR 111,7; BR 98,2; CL 123,9; CN 61,7; NZ 155,0; US 162,5; ZA 95,9; ZZ 115,6

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nel testo finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica operativa

La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione previsti dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, applicabili ai prodotti e ai periodi rilevanti per il calcolo del prezzo di entrata nel settore ortofrutticolo.

Criterio di determinazione dei valori

Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'ambito dei criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

Valori forfettari fissati nell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80, con valori differenziati per origini quali MA, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internoimportazioniorganizzazione comune dei mercatiortofrutta

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