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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/761

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/761 della Commissione, del 13 maggio 2016, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016

Normativa europea32016R0761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per prorogare, per il solo anno 2016, alcuni termini procedurali relativi alle domande nel quadro dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. La misura risponde alle difficoltà amministrative riscontrate in diversi Stati membri nel primo anno di applicazione del nuovo quadro giuridico, aggravate dalla situazione economica di alcuni settori agricoli. Gli Stati membri possono quindi fissare termini più tardivi, entro il limite massimo del 15 giugno 2016. Il regolamento si applica alle domande relative all’anno 2016 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Deroga temporanea, per l’anno di domanda 2016, ai termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, delle modifiche e delle domande per i diritti all’aiuto del regime di pagamento di base.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e ai beneficiari coinvolti nei regimi di pagamenti diretti e nelle misure di sviluppo rurale disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, limitatamente alle domande relative all’anno 2016. Riguarda la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, la comunicazione di modifiche alla domanda unica o di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore nell’ambito del regime di pagamento di base. Non introduce deroghe generali o permanenti, ma una flessibilità temporanea per il solo anno 2016.

Deroga ai termini 2016 per la domanda unica e i diritti all’aiuto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/761 della Commissione introduce una flessibilità temporanea rispetto ai termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La misura è giustificata dai ritardi amministrativi emersi nel primo anno di applicazione del nuovo quadro giuridico per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale, in alcuni Stati membri, nonché dal contesto di difficoltà economiche in alcuni settori agricoli.

Finalità e contesto

La Commissione prende atto che tali difficoltà hanno inciso sulla possibilità per i beneficiari di presentare nei tempi ordinari la domanda unica, le domande di aiuto o di pagamento e le domande relative ai diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base. Per evitare effetti pregiudizievoli e garantire la gestione della campagna 2016, il regolamento consente agli Stati membri di spostare in avanti i termini, ma entro un limite massimo uniforme a livello UE.

Termini derogati per il 2016

Per il solo anno 2016, gli Stati membri possono fissare:

  • un termine per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non successivo al 15 giugno, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
  • un termine per la comunicazione per iscritto delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento non successivo al 15 giugno, in deroga all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
  • un termine per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base non successivo al 15 giugno, in deroga all’articolo 22, paragrafo 1.

Effetti sui periodi collegati alle modifiche

La proroga del termine di presentazione incide anche sui periodi collegati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In particolare, la deroga si applica ai fini del calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario richiamati agli articoli 11, paragrafo 4, e 15, paragrafo 2 bis.

Applicazione, efficacia e natura giuridica

Il regolamento si applica esclusivamente alle domande relative all’anno 2016. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Deroga al termine per la domanda unica e le domande di aiuto o di pagamento

Per l’anno 2016, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo fissato dagli Stati membri per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Deroga al termine per le modifiche alla domanda

Per l’anno 2016, in deroga all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se gli Stati membri si avvalgono della deroga sui termini, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento, comunicate per iscritto all’autorità competente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, devono essere presentate entro il 15 giugno. La deroga si riflette anche sul calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario previsti dagli articoli 11, paragrafo 4, e 15, paragrafo 2 bis, del medesimo regolamento.

Deroga per le domande di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base

Per l’anno 2016, in deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la data fissata dagli Stati membri per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Ambito temporale di applicazione

Il regolamento si applica alle domande relative all’anno 2016. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunesovvenzioni e aiutisviluppo ruralecontrolli e gestione amministrativa

Testo integrale

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