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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/760

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/760 della Commissione, del 13 maggio 2016, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Normativa europea32016R0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce una partecipazione finanziaria dell’Unione del 50% alle spese sostenute dall’Italia per compensare perdite causate dall’epidemia di influenza aviaria H5N8 del 2014-2015. Definisce i prodotti ammessi, i massimali forfettari e le condizioni di non duplicazione del sostegno. Prevede inoltre controlli ex ante da parte delle autorità italiane, la comunicazione della liquidazione dei pagamenti alla Commissione e l’entrata in vigore immediata.

Misure eccezionali di sostegno finanziario dell’Unione per il mercato italiano delle uova da cova e delle carni di pollame colpito da influenza aviaria H5N8.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova e delle carni di pollame a seguito dell’insorgere di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 notificata il 15 dicembre 2014. Riguarda in particolare i prodotti e gli operatori italiani interessati: tacchine da riproduzione e relative uova da cova, capponi, polli golden, polli standard, tacchini maschi e femmine da ingrasso, nonché le carni di pollo ottenute da macellazione immediata e successivo trattamento termico o congelamento nella zona di protezione. L’aiuto UE è limitato alle spese pagate dall’Italia al beneficiario entro il 30 settembre 2016 e ai prodotti non già compensati da aiuti di Stato, assicurazioni o contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/760 interviene a fronte del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 rilevato e notificato dall’Italia il 15 dicembre 2014. La Commissione, richiamando l’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, approva una partecipazione finanziaria dell’Unione per compensare le perdite di reddito e di valore subite dagli operatori italiani a causa delle misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate per contenere ed eradicare il virus.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che l’Italia ha adottato tempestivamente misure di controllo, monitoraggio e prevenzione, incluse zone di protezione e di sorveglianza istituite ai sensi della decisione di esecuzione 2014/936/UE e della direttiva 2005/94/CE. Le misure hanno impedito o ritardato l’immissione in allevamento e la produzione in talune aziende, determinando perdite che la Commissione ritiene meritevoli di compensazione. Il regolamento mira quindi a sostenere il mercato colpito, limitando l’intervento allo stretto necessario e prevenendo sovracompensazioni e duplicazioni di aiuto.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La disciplina riguarda l’Italia come Stato membro beneficiario e gli operatori delle filiere avicole interessate. Sono espressamente richiamati i polli (capponi, polli golden e polli standard) e i tacchini (maschi e femmine) da carne, le uova da cova di tacchino e le carni di pollo trattate termicamente o congelate. Le perdite ammissibili derivano: dalla perdita di produzione di uova da cova di tacchine da riproduzione; dai ritardi nell’allevamento e nella commercializzazione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso nelle zone di protezione e sorveglianza; dalla differenza di valore tra carne di pollo fresca e carne sottoposta a trattamento termico o congelata dopo macellazione immediata nella zona di protezione.

Misura finanziaria e condizioni di ammissibilità

L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia. L’ammissibilità è però subordinata a una condizione temporale precisa: il pagamento al beneficiario deve essere effettuato entro il 30 settembre 2016. Il regolamento precisa inoltre che non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Importi forfettari e massimali

Il regolamento fissa importi forfettari per evitare sovracompensazioni e disciplina i massimali per ciascuna categoria:

  • EUR 0,42 per uovo di tacchina da cova, codice NC 0407 19 11, fino a un massimo di 313 560 uova;
  • per le perdite di produzione di carni di pollame dovute ai ritardi di immissione in allevamento nelle zone di protezione e sorveglianza:
    • EUR 0,022 a settimana per cappone, fino a 262 400 capi e massimo EUR 42 146,98;
    • EUR 0,0244 a settimana per pollo golden, fino a 7 500 capi e massimo EUR 1 620,86;
    • EUR 0,0136 a settimana per pollo standard, fino a 1 271 908 capi e massimo EUR 83 715,00;
    • EUR 0,0636 a settimana per tacchina femmina da ingrasso, fino a 35 040 capi e massimo EUR 23 240,53;
    • EUR 0,0722 a settimana per tacchino maschio da ingrasso, fino a 34 000 capi e massimo EUR 15 387,43;
  • EUR 0,3761 per kg vivo per la perdita di valore della carne di pollo fresca trasformata termicamente, fino a un importo totale di EUR 98 297,50;
  • EUR 0,04 per kg di carne di pollo congelata, fino a un importo totale di EUR 3 402,44.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese coperte dal regolamento non devono essere già state compensate da aiuti di Stato, da assicurazioni o da contributi UE concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. La verifica di tale condizione è espressamente rimessa alle autorità italiane, che devono accertare che i beneficiari non abbiano ricevuto altri finanziamenti per le stesse perdite.

Controlli e gestione dei pagamenti

Prima del pagamento, l’Italia deve effettuare controlli amministrativi e materiali completi. I controlli riguardano l’ammissibilità del beneficiario, la quantità e l’effettiva perdita di produzione o di valore per ciascuna tipologia di prodotto e l’assenza di altri finanziamenti compensativi. Le autorità italiane devono poi comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario a livello unionale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, pur avendo una destinazione operativa concentrata sull’Italia.

Disposizioni principali

Partecipazione finanziaria dell’Unione

L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per il sostegno del mercato delle uova da cova e delle carni di pollame colpito dall’influenza aviaria H5N8. Le spese sono ammissibili solo se pagate al beneficiario entro il 30 settembre 2016; non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Importi forfettari e massimali per categoria

Sono fissati importi forfettari e tetti massimi per ciascuna misura: EUR 0,42 per uovo di tacchina da cova fino a 313 560 uova; compensazioni settimanali per perdite di produzione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini maschi/femmine da ingrasso con relativi massimali per capo e per importo totale; EUR 0,3761/kg vivo per la perdita di valore della carne di pollo fresca trasformata termicamente fino a EUR 98 297,50; EUR 0,04/kg di carne di pollo per la carne congelata fino a EUR 3 402,44.

Esclusione di cumulo e doppio finanziamento

La partecipazione finanziaria dell’Unione è limitata ai prodotti non compensati da aiuti di Stato o assicurazioni e che non abbiano già ricevuto contributi finanziari dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Controlli nazionali prima del pagamento

Prima di effettuare i pagamenti, l’Italia deve svolgere controlli amministrativi e materiali completi per verificare l’ammissibilità del beneficiario, la quantità e l’effettiva perdita di produzione o di valore per ciascuna categoria di prodotto, nonché l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.

Comunicazione alla Commissione e applicazione

Le autorità italiane devono comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti eccezionalisanità animalefinanziamenti ue

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