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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17518 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA e contestato omesse ritenute IRPEF, sulla base dell'impiego di tre lavoratori irregolari. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la presenza dei lavoratori non dimostrasse l'esistenza di maggiori ricavi; dall'altro, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d'appello e degli avvisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato sulla presenza di lavoratori in nero e sulle loro dichiarazioni circa i compensi percepiti, considerando tali elementi idonei a presumere costi non contabilizzati e maggiori ricavi non dichiarati. La società non ha fornito elementi sufficienti a superare la presunzione dell'Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché la ricorrente aveva cumulativamente dedotto vizi motivazionali alternativi senza indicare con precisione il fatto controverso e decisivo. La società è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettere b) e d)

    Consente l'accertamento induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se elementi desunti da verifiche evidenziano incompletezza, falsità o inesattezza dei dati dichiarati.

    La presenza di lavoratori irregolari e di compensi non contabilizzati può costituire elemento presuntivo sufficiente per ricostruire induttivamente il reddito d'impresa e presumere maggiori ricavi non dichiarati.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria, anche mediante presunzioni; una volta fornito un quadro presuntivo serio, spetta al contribuente dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • Art. 115 del codice di procedura civile

    La censura fondata sulla violazione dell'obbligo di valutazione delle prove è infondata quando il giudice abbia correttamente valorizzato gli elementi probatori e presuntivi emersi dall'accertamento.

  • Art. 366 del codice di procedura civile

    Il ricorso per cassazione deve indicare motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la genericità della censura comporta l'inammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in relazione alla determinazione della pretesa IVA; tuttavia la censura della società è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • Legge n. 241 del 1990

    È stata invocata dalla ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per carenza di specificità.

Massime di principio

  • L'impiego di lavoratori in nero, soprattutto se confermato dalle dichiarazioni degli stessi circa i compensi ricevuti, può legittimare l'Amministrazione finanziaria a presumere l'esistenza di costi non contabilizzati e di maggiori ricavi non dichiarati.
  • Quando l'Ufficio presenta un quadro presuntivo adeguato, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata contraria; la semplice contestazione dell'accertamento non è sufficiente.
  • La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se emergono elementi esterni che fanno ritenere inattendibili o incomplete le dichiarazioni fiscali.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente denunciare genericamente motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, né indicare cumulativamente fatti e argomentazioni senza individuare il preciso errore della sentenza.
  • La Corte di cassazione non riesamina in modo generico la ricostruzione dei fatti, ma verifica soltanto le violazioni di legge e i vizi dedotti secondo i requisiti formali previsti per il giudizio di legittimità.

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