Sentenza del 28/06/2019 n. 17518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA e contestato omesse ritenute IRPEF, sulla base dell'impiego di tre lavoratori irregolari. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la presenza dei lavoratori non dimostrasse l'esistenza di maggiori ricavi; dall'altro, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d'appello e degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato sulla presenza di lavoratori in nero e sulle loro dichiarazioni circa i compensi percepiti, considerando tali elementi idonei a presumere costi non contabilizzati e maggiori ricavi non dichiarati. La società non ha fornito elementi sufficienti a superare la presunzione dell'Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché la ricorrente aveva cumulativamente dedotto vizi motivazionali alternativi senza indicare con precisione il fatto controverso e decisivo. La società è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettere b) e d)
Consente l'accertamento induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se elementi desunti da verifiche evidenziano incompletezza, falsità o inesattezza dei dati dichiarati.
La presenza di lavoratori irregolari e di compensi non contabilizzati può costituire elemento presuntivo sufficiente per ricostruire induttivamente il reddito d'impresa e presumere maggiori ricavi non dichiarati.
Art. 2697 del codice civile
L'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria, anche mediante presunzioni; una volta fornito un quadro presuntivo serio, spetta al contribuente dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Art. 115 del codice di procedura civile
La censura fondata sulla violazione dell'obbligo di valutazione delle prove è infondata quando il giudice abbia correttamente valorizzato gli elementi probatori e presuntivi emersi dall'accertamento.
Art. 366 del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve indicare motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la genericità della censura comporta l'inammissibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione alla determinazione della pretesa IVA; tuttavia la censura della società è stata dichiarata inammissibile per genericità.
Legge n. 241 del 1990
È stata invocata dalla ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per carenza di specificità.
Massime di principio
- L'impiego di lavoratori in nero, soprattutto se confermato dalle dichiarazioni degli stessi circa i compensi ricevuti, può legittimare l'Amministrazione finanziaria a presumere l'esistenza di costi non contabilizzati e di maggiori ricavi non dichiarati.
- Quando l'Ufficio presenta un quadro presuntivo adeguato, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata contraria; la semplice contestazione dell'accertamento non è sufficiente.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se emergono elementi esterni che fanno ritenere inattendibili o incomplete le dichiarazioni fiscali.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente denunciare genericamente motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, né indicare cumulativamente fatti e argomentazioni senza individuare il preciso errore della sentenza.
- La Corte di cassazione non riesamina in modo generico la ricostruzione dei fatti, ma verifica soltanto le violazioni di legge e i vizi dedotti secondo i requisiti formali previsti per il giudizio di legittimità.
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