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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. L'Agenzia sosteneva che, ai fini del termine lungo per impugnare una sentenza non notificata, dovesse rilevare la data di spedizione dell'atto a mezzo posta, indicata nel 22 giugno 2007, e non la data di ricezione del 25 giugno 2007. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, e dell'art. 155 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto come corretta, in astratto, la regola secondo cui, per una notificazione effettuata a mezzo posta, la tempestività può essere valutata considerando la data di spedizione dell'atto. Tuttavia, l'Agenzia non ha fornito la prova documentale necessaria: nel fascicolo era presente soltanto l'avviso di ricevimento, dal quale risultava la ricezione il 25 giugno 2007, ma non la data di spedizione. La dichiarazione di conformità depositata dall'Agenzia, contenente l'indicazione della presunta spedizione il 22 giugno 2007, non era sufficiente, poiché attestava soltanto la conformità tra l'atto depositato e quello notificato, non la data né il perfezionamento della notificazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    La disciplina delle notificazioni nel processo tributario consente di considerare, nei rapporti con il notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, ma tale data deve essere provata con la documentazione propria della notificazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3

    L'attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto all'originale notificato serve a dimostrare la corrispondenza tra gli atti, ma non prova la data di spedizione o il perfezionamento della notificazione.

  • Art. 155 c.p.c.

    Le regole sul computo dei termini processuali rilevano per stabilire la tempestività dell'impugnazione, ma la loro applicazione presuppone la prova della data effettiva di spedizione o notificazione dell'atto.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi processuali.

Massime di principio

  • Quando la tempestività di un'impugnazione dipende dalla data di spedizione a mezzo posta, chi propone l'impugnazione deve fornire una prova documentale chiara e verificabile di tale data.
  • L'avviso di ricevimento prova normalmente la data di consegna al destinatario, ma non necessariamente la data di spedizione; se quest'ultima è decisiva, occorre produrre documenti postali che la attestino.
  • Una dichiarazione della parte o del difensore che indichi la data di spedizione non sostituisce la relata di notificazione e la documentazione postale ufficiale.
  • L'onere di provare il rispetto di un termine processuale perentorio grava sulla parte che intende avvalersi della tempestività dell'atto.
  • In caso di documentazione incompleta sulla notificazione, il giudice può dichiarare tardiva l'impugnazione anche se la parte afferma che la spedizione sia avvenuta entro il termine.

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