Ordinanza n. 2349/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Sicilia; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; -dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; -dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,3 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2 e 51, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2 e 51, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: Per l’annullamento Previa sospensione dell’efficacia - del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 05.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 03.02.2026, - nonche’ per la condanna delle amministrazioni resistenti ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 21,1 nella graduatoria finale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti relativi alla prova scritta della selezione pubblica per funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui il candidato ha ricevuto un punteggio ritenuto erroneo per la presenza di quesiti errati, nonché diniego di accesso ai nominativi dei concorrenti collocati in posizione potenzialmente controinteressata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale Sicilia, deducendo che il punteggio di 20,3 ottenuto nella prova scritta fosse inferiore a quello spettante, in ragione della presenza di quesiti errati nel questionario, con particolare riferimento ai quesiti n. 2 e n. 51. Ha contestato, inoltre, gli atti di approvazione e pubblicazione della graduatoria, l'omessa indicazione delle quote di riserva e degli elenchi degli idonei, nonché la previsione relativa al congelamento di alcuni posti in attesa dell'espletamento della prova asincrona. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto dell'istanza di accesso diretta ad acquisire le generalità dei candidati collocati in graduatoria con punteggio pari o inferiore a quello rivendicato, al fine di individuare i controinteressati, chiedendo anche l'esibizione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta. È stata proposta domanda cautelare sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti, nonché domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante rettifica del punteggio e conseguente inclusione nella posizione spettante della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, ritenendo insussistente il pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza, allo stato, all'interesse dell'amministrazione al mantenimento degli effetti della graduatoria; ha inoltre rilevato che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente, sicché non emergeva un'immediata esigenza cautelare. Il Tribunale non ha anticipato valutazioni sui profili di rito né sulla fondatezza delle doglianze, riservandole alla fase di merito. Quanto alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, l'ha dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la loro notificazione, l'amministrazione aveva fornito i dati richiesti con l'istanza di accesso. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata. Ha fissato termini perentori di venti giorni per la notificazione e di dieci giorni successivi per il deposito della prova dell'adempimento, avvertendo che l'inosservanza avrebbe determinato l'improcedibilità del gravame. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a un'apposita istanza del ricorrente successiva all'integrazione del contraddittorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; la domanda introduttiva è stata respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e prevalenza, nel bilanciamento, dell'interesse pubblico al mantenimento degli effetti della graduatoria.
art. 30 c.p.a.
condanna ... al risarcimento del danno in forma specifica
È stato invocato dal ricorrente per ottenere la rettifica del punteggio e ogni misura idonea alla sua inclusione nella posizione spettante in graduatoria; la domanda non è stata definita nel merito.
art. 25, comma 3, l. 241/1990
È stato indicato quale fondamento del rigetto formatosi sull'istanza di accesso alle generalità dei potenziali controinteressati; la relativa domanda cautelare è divenuta improcedibile dopo la comunicazione dei dati da parte dell'amministrazione.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio quando il giudizio deve essere esteso a soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione; il TAR lo ha applicato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha autorizzato l'utilizzo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'omesso adempimento della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova entro i termini indicati comporta l'improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro una graduatoria concorsuale può essere accolto anche in un momento successivo, senza che l'attesa determini un pregiudizio grave e irreparabile, la domanda cautelare può essere respinta per carenza del periculum in mora, soprattutto se nel bilanciamento prevale temporaneamente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti della graduatoria.
- La domanda cautelare proposta contro un diniego di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione mette a disposizione del richiedente i dati e i documenti richiesti.
- Nel giudizio avente a oggetto una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati tutti i candidati utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento, mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, specificando contenuti, modalità e termini dell'adempimento.
- La notificazione per pubblici proclami e il deposito della prova dell'avvenuto adempimento devono essere eseguiti nei termini perentori fissati dal giudice; l'inosservanza può determinare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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