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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32620/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13 gennaio 2025. Dal testo emerge che l'atto di impugnazione era estremamente sintetico e incoerente: in poche righe passava dal lamentare il trattamento sanzionatorio alla dedotta carenza motivazionale sulle cause di non punibilità, tema che la Corte rileva non essere stato mai evocato né in primo né in secondo grado, per poi contestare la motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso generico, manifestamente infondato e non consentito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale inconsistenza e incoerenza argomentativa dell'atto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato di merito né la decisione sostanziale della sentenza di appello, se non che il ricorso è stato proposto dall'imputato contro tale decisione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    È richiamato solo come oggetto di una doglianza del ricorrente; la Corte non sviluppa un principio di diritto sulla norma, ma osserva che la censura era introdotta in modo generico e su un tema non trattato nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, coerenti e autosufficienti: un atto che alterni profili eterogenei senza un chiaro sviluppo argomentativo è inammissibile.
  • Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione questioni di merito mai dedotte nei precedenti gradi di giudizio, specie quando si invochi una carenza motivazionale su un tema mai sottoposto al giudice di merito.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. richiede un confronto puntuale con la motivazione impugnata; una mera evocazione della norma, priva di specifiche ragioni di censura, integra ricorso manifestamente infondato.
  • La genericità e l'incoerenza del ricorso possono fondare la declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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