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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29534/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 10920190000789851 per il recupero di un credito IRES (Tremonti ambiente) riferito a un investimento ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel 2010, per un importo di euro 33.775,00. La contribuente aveva contestato il disconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione (che sosteneva l'assenza di riscontro nelle dichiarazioni precedenti). In primo grado la CTP di Terni aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la CTR Umbria aveva respinto l'impugnazione dell'Agenzia. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) omessa pronuncia su alcuni profili di appello (art.112 c.p.c. in relazione al d.lgs. 546/1992 e art.360 c.p.c., n.4) e in particolare sulla determinazione del c.d. sovraccosto ambientale basata su perizia di parte; (ii) violazione della regola sul riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c. in relazione all'art.7, comma 2, del d.lgs. 546/1992) (art.360 c.p.c., n.3).

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art.1, comma 198, della legge n.197/2022, essendo la contribuente intervenuta tempestivamente nella definizione agevolata (con prova del versamento in unica soluzione dei relativi importi). Per tale motivo la Corte ha precluso l'esame dei motivi di cassazione dedotti dall'Agenzia. Le spese del giudizio sono state lasciate a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre la Corte ha precisato che, trattandosi dell'Agenzia delle entrate ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art.13, comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge 30 dicembre 2022, n.197

    art.1, comma 198; commi 231 e ss.

    L'adesione e il pagamento della definizione agevolata estinguono il giudizio e determinano la cessazione della materia del contendere, impedendo l'esame dei motivi di gravame o di cassazione

  • d.P.R. n.600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, ossia il procedimento che ha originato l'accertamento e la cartella impugnata

  • codice di procedura civile

    art.112; art.360, primo comma, nn.3 e 4; art.378

    Art.112 invocato in relazione all'omessa pronuncia su questioni di appello; art.360 indica i motivi di cassazione (violazione di norme processuali e di diritto); art.378 disciplina le memorie del Pubblico Ministero in Cassazione

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    art.1, comma 2; art.7, comma 2

    Richiamato per le regole del processo tributario: art.1 c.2 in relazione all'omessa pronuncia; art.7 c.2 concerne la distribuzione dell'onere della prova nel processo tributario

  • codice civile

    Principio sul riparto dell'onere della prova (chi afferma deve provare). L'Agenzia contestava la corretta applicazione di tale regola rispetto alla documentazione probatoria del credito IRES

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che tale disposizione non si applica all'Amministrazione (Agenzia delle entrate) quando è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • L'adesione e il pagamento della definizione agevolata ex art.1, comma 198, l. n.197/2022 estinguono il giudizio e fanno venir meno la materia del contendere, impedendo al giudice superiore (compresa la Cassazione) di esaminare i motivi di merito o di legittimità.
  • Per ottenere l'estinzione del giudizio per definizione agevolata è necessario depositare in giudizio la prova dell'adesione e del pagamento; tale documentazione deve essere tempestiva rispetto all'udienza decisoria.
  • L'estinzione per definizione agevolata è procedurale e sostituisce decisioni di merito: le questioni relative a onere della prova o omissioni di pronuncia restano non esaminate se la definizione interviene prima della decisione.
  • Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate; esistono regole specifiche sul contributo unificato quando una pubblica amministrazione è ammessa a prenotazione a debito.
  • In linea generale, nel contenzioso tributario l'onere della prova sulla sussistenza di agevolazioni o crediti grava su chi ne deduce l'esistenza (art.2697 c.c. e art.7 d.lgs. 546/1992), ma tale questione diventa irrilevante se la lite si estingue per definizione agevolata.
  • Prassi consigliata: se si valuta la definizione agevolata, depositare tempestivamente documenti e prova di pagamento prima dell'udienza decisoria per ottenere rapidamente l'estinzione del giudizio.

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