Ordinanza n. 2341/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - alla sentenza del TAR per la Campania n. 3115/2016 del 21.6.2016; e per l’annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione in relazione all'atto stragiudiziale di significazione – diffida e costituzione in mora, notificato il 17.7.2023 prot. n. 24372/2023, per l'adozione di tutti i provvedimenti come dovuti per la conclusione del procedimento di cui all'istanza di permesso a costruire prot. 2960 del 9.2.2010, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza del TAR per la Campania n. 3115/2016 del 21.6.2016, di annullamento del diniego prot. 1227 del 20.7.2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3115/2016 mediante conclusione del procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 3115/2016, che aveva annullato il diniego comunale al rilascio del permesso di costruire fondato sul parere negativo della Soprintendenza, ritenuto dal giudice inconferente e insufficiente nella motivazione. Ha inoltre contestato il silenzio-inadempimento del Comune rispetto alla diffida notificata il 17 luglio 2023, chiedendo la conclusione del procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire presentata nel 2010 e, successivamente, la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione. Il Comune ha dedotto l’insussistenza dell’inerzia, sostenendo di avere sospeso il procedimento in ragione dell’intervenuta adozione del PUC; il provvedimento di sospensione e la delibera di adozione del PUC risultavano inoltre impugnati dal ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di nomina del commissario ad acta. Ha ritenuto che non sussistesse un’inerzia colpevole dell’Amministrazione, poiché il Comune non era rimasto privo di determinazione, ma aveva adottato un provvedimento di sospensione del procedimento edilizio motivato dall’intervenuta adozione del PUC. Mancava quindi il presupposto fattuale necessario per la nomina dell’organo commissariale, ossia l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di provvedere.
Norme richiamate
sentenza TAR Campania n. 3115/2016
La sentenza aveva annullato il diniego del permesso di costruire e imposto la riedizione dell’attività amministrativa, costituendo il giudicato del quale era chiesta l’ottemperanza.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento del procedimento paesaggistico nell’ambito del quale era stato acquisito il parere della Soprintendenza.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale fonte dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine.
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta in sede di ottemperanza presuppone l’accertamento di un’ulteriore inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione dell’ordine giudiziale; l’istanza è inammissibile quando l’Amministrazione abbia adottato una determinazione, anche se il ricorrente ne contesta la legittimità o l’idoneità a dare corretta esecuzione al giudicato.
- L’adozione di un provvedimento di sospensione del procedimento edilizio esclude, sul piano fattuale, la configurabilità di una totale inerzia rilevante ai fini della nomina del commissario ad acta; l’eventuale illegittimità della sospensione deve essere contestata con gli strumenti di impugnazione propri dell’atto.
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