Cassazione Penale, Sentenza n. 17687/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza del 3/12/2024. Il ricorso denunciava: incompetenza territoriale dell'Autorità inquirente; inutilizzabilità delle intercettazioni e della corrispondenza acquisite in altri procedimenti; mancanza di preliminare attività ispettiva e di copia forense; contrasto con giurisprudenza europea (Corte di Giustizia e direttiva 2016/680); difetto di fumus commissi delicti e motivazione apparente; carattere esplorativo e indeterminato del sequestro rispetto alla posizione concreta dell'indagato rispetto al presunto sodalizio criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto le censure relative alla incompetenza del pubblico ministero in fase di indagini preliminari e la doglianza sull'utilizzo delle intercettazioni provenienti da altri procedimenti (le ha ritenute utilizzate come notitia criminis, non come prova diretta). Ha inoltre ritenuto legittima la prima apprensione dei dispositivi/hardware e ha valutato che la decisione della Corte di giustizia del 4.10.2024 (C-548/21) e la direttiva 2016/680 non impongono un divieto automatico di sequestro dell'hardware; l'accesso ai contenuti dovrà comunque avvenire con garanzie in sede giudiziale e contraddittoria. Tuttavia, la Cassazione ha accolto le censure sul piano motivazionale: l'ordinanza impugnata non ha dato una risposta adeguata e concreta alle censure difensive sul fumus commissi delicti in relazione alla posizione specifica di Cascone, fornendo elementi indiziari generici e non sufficientemente collegati alla sua partecipazione al presunto sodalizio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame ai sensi dell'art. 324 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sulle associazioni per delinquere; indicata tra le fattispecie contestate all'indagato e centrale per la valutazione del fumus commissi delicti
artt. 110, 353 e 353-bis cod. pen.
Articoli relativi alla conspicazione di reati mediante concorso e specifiche fattispecie penali contestate; richiamati tra i capi di imputazione
art. 54 e 54-bis c.p.p.
Criteri di competenza per la formazione del giudice competente; la Corte osserva che l'incompetenza del PM in fase di indagini preliminari rileva come criterio organizzativo e non invalida automaticamente gli atti compiuti
art. 12 c.p.p.
Norma sulla connessione dei procedimenti; richiamata nel contesto dell'uso delle intercettazioni da procedimenti diversi
art. 270 c.p.p.
Disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte distingue tra utilizzazione come prova (vietata se incompatibile) e utilizzazione come notitia criminis (ammessa per avvio di nuove indagini)
art. 324 c.p.p.
Norma che disciplina il rinvio della causa per nuovo esame dopo annullamento; utilizzata per il rinvio al Tribunale di Salerno
Direttiva 2016/680
Direttiva UE sulla protezione dei dati trattati per fini di prevenzione e repressione dei reati; la Corte segnala che non è self-executing in senso da imporre automaticamente un divieto probatorio nazionale e che la decisione della Corte di giustizia deve essere vista nel contesto legislativo europeo e nazionale
Corte di giustizia, causa C-670/22 ("EncroChat")
Richiamata per il principio che il diritto dell'Unione non detta direttamente norme di ammissibilità probatoria che sostituiscano il diritto nazionale; la Cassazione interpreta la pronuncia come non ostativa all'apprensione dell'hardware da parte dell'autorità nazionale
Corte di giustizia, causa C-548/21 (sentenza del 4/10/2024)
Sentenza richiamata dalla difesa in tema di accesso a dati personali su cellulare e ruolo del PM come "autorità giudiziaria"; la Corte di Cassazione rileva che quella decisione riguarda l'accesso ai dati sul cellulare e non l'apprensione preventiva dell'hardware e che le garanzie sull'accesso ai contenuti sono comunque garantite in sede giudiziale
Massime di principio
- La competenza territoriale del pubblico ministero in fase di indagini preliminari ha valore soprattutto organizzativo: la sua eventuale 'incompetenza' non invalida automaticamente i provvedimenti di sequestro probatorio adottati nell'ambito delle indagini
- Intercettazioni disposte in altri procedimenti possono essere utilizzate come notitia criminis per avviare nuove indagini, ma il loro impiego come prova diretta in un diverso procedimento è soggetto a limiti e regole specifiche
- La mera occorrenza di comunicazioni tramite chat o l'uso comune di strumenti informatici non costituisce di per sé indice sufficiente di partecipazione a un'associazione per delinquere: è necessaria una motivazione concreta che colleghi fatti, ruoli e condotte specifiche all'indagato
- La semplice estensione automatica di precedenti provvedimenti di sequestro su base generica può essere censurata se manca una valutazione puntuale della pertinenzialità dei beni rispetto alle contestazioni rivolte al singolo indagato
- Anche quando l'hardware è legittimamente acquisito, l'accesso e l'utilizzo dei dati in esso contenuti richiedono garanzie procedurali (controllo giudiziale, contraddittorio, incidente probatorio o copia forense) soprattutto alla luce dei principi di diritto dell'Unione
- Il giudice che decide sui mezzi cautelari deve dare riscontro analitico e motivato alle deduzioni difensive; la mancanza di un confronto concreto con le argomentazioni difensive può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento
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