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Legge

L.R. Piemonte 18/2024

Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 18/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Piemonte interventi di sistemazione idraulico-forestale, assetto idrogeologico, cura dei vivai forestali e supporto fitosanitario/protezione civile, eseguiti in amministrazione diretta con addetti forestali regionali. Definisce gli interventi, programma triennale, personale, gestione dei beni e prevede modifiche alla l.r. 4/2009, l’abrogazione dell’art. 9 l.r. 54/1975 e coperture finanziarie per il triennio 2024-2026.

Interventi forestali e vivaistici regionali in amministrazione diretta

Interventi forestali e vivaistici regionali in amministrazione diretta

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, l’esecuzione diretta di interventi di sistemazione idraulico-forestale, assetto idrogeologico, cura del patrimonio silvo-pastorale e gestione dei vivai forestali di proprietà regionale. L’impianto normativo valorizza il patrimonio naturale regionale e organizza l’impiego degli addetti forestali regionali, definendo programmazione, beni, entrate e copertura finanziaria.

Finalità e perimetro degli interventi

La Regione è autorizzata a eseguire in amministrazione diretta interventi di sistemazione idraulico-forestale e di assetto idrogeologico e a curare i vivai forestali regionali con l’impiego degli addetti forestali regionali. Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio naturale e del territorio, nel quadro dello Statuto regionale e della l.r. 4/2009.

Tipologie di interventi e ambito territoriale

Gli interventi eseguibili in amministrazione diretta comprendono:

  • manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale;
  • manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
  • manutenzione della rete escursionistica regionale;
  • manutenzione in alveo e lungo le sponde dei corsi d’acqua, con gestione della vegetazione riparia;
  • rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
  • manutenzione di versanti o cigli confinanti con strade comunali;
  • manutenzione di parchi, giardini e aree attrezzate.

Gli interventi possono essere svolti sia su aree di proprietà regionale sia su aree di altri soggetti, quando siano di interesse pubblico regionale. Su aree private sono considerati di interesse pubblico nei casi previsti dalla legge o quando l’amministrazione competente ne dichiara la sussistenza con proprio provvedimento.

Contenuto delle definizioni e coordinamento con norme previgenti

La legge precisa che nella manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale rientrano anche:

  • interventi di compensazione delle superfici forestali trasformate;
  • interventi selvicolturali su popolamenti forestali contenenti materiali di base iscritti nel registro regionale.

Nel rimboschimento rientrano ripristino e ricostituzione di boschi, anche secondo la l.r. 4/2009 e la disciplina regionale sugli incendi boschivi.

Rientrano inoltre nei lavori di sistemazione idraulico-forestale e assetto idrogeologico i lavori di difesa contro caduta di massi e valanghe e le opere a difesa degli abitati, ma solo se consistono esclusivamente in rimboschimenti, miglioramenti del soprassuolo, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse.

Restano eseguibili in amministrazione diretta, se compatibili, anche gli interventi previsti dagli articoli 2 e 5 della l.r. 54/1975, che vengono così ricondotti al nuovo quadro regionale.

Cura del patrimonio silvo-pastorale regionale

La Regione cura il patrimonio silvo-pastorale regionale anche mediante gli addetti forestali e secondo le regole della gestione attiva e sostenibile previste dalla l.r. 4/2009. La Giunta regionale individua con deliberazione alcune foreste di rilevanza strategica e strutturale, tra cui Alta Val Sessera, La Benedicta, Monte Leco, Piancastagna, Alta Val Chisone, San Bernardino e l’ulteriore patrimonio connesso.

La cura di tali foreste si fonda sugli strumenti di pianificazione forestale e può essere valorizzata tramite percorsi di certificazione volontaria di gestione forestale sostenibile o di sostenibilità ambientale.

Vivai forestali regionali e materiali di moltiplicazione

La Regione programma, pianifica e gestisce i vivai forestali di propria proprietà, che sono curati in amministrazione diretta con addetti forestali regionali.

I vivai:

  • fanno parte del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e del centro regionale per la castanicoltura;
  • supportano l’organismo ufficiale previsto dalla normativa statale sui materiali forestali di moltiplicazione;
  • possono acquisire, previo accordo, materiali di moltiplicazione dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Nei vivai si svolgono attività di approvvigionamento e produzione di materiali forestali di moltiplicazione di origine certificata, per specie di interesse per la vivaistica forestale.

La Giunta regionale deve adottare un regolamento per vendita e cessione gratuita di piante e altro materiale prodotto nei vivai, secondo questi criteri:

  • vendita sulla base di un prezzario regionale;
  • cessione gratuita per rimboschimento, imboschimento, rinaturalizzazione, sistemazione del territorio, ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti, educazione e didattica ambientale, sperimentazione e divulgazione;
  • scambi gratuiti con strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni, sulla base di specifici accordi.

Manutenzione dei beni strumentali e beni mobili

La Regione provvede, anche in amministrazione diretta, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà regionale funzionali sia alla cura del patrimonio silvo-pastorale sia ai vivai forestali.

I beni mobili destinati alla sistemazione forestale e ai vivai sono inseriti in una specifica sezione dell’inventario regionale; la Giunta individua la struttura responsabile dell’amministrazione e dell’inventario, con modalità improntate alla semplificazione.

Supporto fitosanitario, lotta alle specie invasive e protezione civile

La Regione può avvalersi degli addetti forestali per interventi di supporto a:

  • lotta antiparassitaria e operazioni fitosanitarie, comprese attività di abbattimento, potatura, asportazione, allontanamento e distruzione di materiale vegetale infetto, anche in amministrazione diretta;
  • lotta contro la diffusione delle specie vegetali esotiche invasive.

Gli addetti forestali sono inoltre impiegati a supporto della protezione civile per:

  • prevenzione dell’antincendio boschivo, nel sistema operativo regionale antincendi boschivi;
  • prevenzione e interventi conseguenti a calamità naturali, a supporto dell’autorità di protezione civile.

Programmazione triennale degli interventi

La Giunta regionale approva un programma triennale per gli interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale, vivai, manutenzione dei beni strumentali e supporto fitosanitario/protezione civile, eseguiti dagli addetti forestali regionali.

Il programma deve:

  • essere articolato in sezioni annuali e può essere modificato ogni anno;
  • contenere interventi determinati in modo preciso;
  • dare priorità agli interventi di cura del patrimonio forestale previsti dalla pianificazione, a quelli di supporto alle attività produttive dei vivai regionali e a quelli richiesti dalle strutture e dagli organismi regionali.

Possono essere inseriti anche gli interventi segnalati da unioni di comuni e comuni, purché rientrino nelle tipologie ammesse, tra cui manutenzione di alvei e vegetazione riparia, rete escursionistica, viabilità secondaria non provinciale, interventi forestali e manutenzione di aree verdi funzionali alla rete escursionistica o di aree attrezzate fuori dai centri abitati.

Ulteriori interventi proposti da altre amministrazioni pubbliche possono essere programmati previo accordo con la Regione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Personale forestale regionale

Gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale sono dipendenti regionali con rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto collettivo nazionale del settore, di natura privatistica.

Il rapporto può essere:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale;
  • a tempo determinato, pieno o parziale.

La dotazione organica è definita con provvedimento della Giunta sulla base del fabbisogno di personale approvato in un piano separato dal piano integrato di attività e organizzazione, pur restando nel computo complessivo della spesa di personale regionale.

Il fabbisogno distingue espressamente le quattro categorie di personale a tempo indeterminato/determinato e pieno/parziale. Gli addetti sono muniti di tesserino personale di riconoscimento.

Reclutamento del personale

Il reclutamento deve rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità previsti dalla disciplina generale sul lavoro pubblico. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento criteri e modalità di reclutamento.

Valorizzazione economica del patrimonio silvo-pastorale

La Giunta adotta un regolamento per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici, di altre utilità e per la vendita del legname ricavato dal patrimonio silvo-pastorale regionale.

Il prezzo di vendita del legname deve essere fissato al valore di mercato.

Modifiche alla l.r. 4/2009 sul patrimonio silvo-pastorale

La legge interviene sull’articolo 16 della l.r. 4/2009 stabilendo che:

  • i beni immobili del patrimonio silvo-pastorale regionale fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione;
  • tali beni sono inseriti in apposita sezione dell’inventario dei beni immobili regionali;
  • la gestione del patrimonio e i beni immobili possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità previste dalla legge regionale, secondo la disciplina finanziaria regionale;
  • la Giunta individua la struttura regionale competente per amministrazione e inventario, con modalità semplificate.

Abrogazione normativa

Viene abrogato l’articolo 9 della l.r. 54/1975.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della disciplina sono istituiti nel bilancio di previsione 2024-2026 due capitoli di entrata relativi a:

  • redditi da vendita di materiali forestali di moltiplicazione prodotti dai vivai forestali;
  • redditi da vendita del legname e delle utilità ritratte dal patrimonio silvo-pastorale regionale.

Gli oneri per gli articoli relativi a vivai, manutenzione, programmazione e personale forestale sono quantificati in euro 15.101.288,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, con copertura mediante risorse già stanziate nella missione 09, programma 09.05, titolo 1, del bilancio 2024-2026.

Per gli anni successivi al 2026, la copertura avviene con le risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio.

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