Cassazione Penale, Sentenza n. 02419/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/07/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio (dispositivi telematici, corrispondenza mail e manoscritta) emesso il 3/7/2025 in relazione al reato di calunnia aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. Il PM deduce violazione di legge (artt. 253 e 324 c.p.p.) e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il secondo sequestro è fondato su elementi nuovi (ulteriori intercettazioni acquisite successivamente) e pertanto non è vietato dal principio del ne bis in idem né dalla litispendenza cautelare; la difesa ha eccepito nullità del ricorso per mancata notifica al difensore.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omessa notifica: la mancata notifica ai privati ex art. 584 c.p.p. non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione del PM, ma solo la perdita del termine per impugnazione incidentale della parte privata. Sul merito, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva ritenuto violato il divieto di ne bis in idem, constatando che il secondo decreto di sequestro si fondava su elementi probatori nuovi e diversi (intercettazioni acquisite successivamente) e non era una mera riproduzione del primo; inoltre ha escluso l'applicazione della litispendenza cautelare nei termini invocati dal Tribunale. Ha disposto il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 584 cod. proc. pen.
La mancata notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero alle parti private non comporta l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamato dal PM in relazione alle regole sul sequestro probatorio; nella decisione è stato considerato nel contesto delle garanzie e dei presupposti per l'adozione di misure cautelari reali
art. 324 cod. proc. pen.
Invocato dal PM con riguardo ai profili impugnatori e all'adeguatezza della motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha esaminato la contraddittorietà e completezza della motivazione del Tribunale
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'aggravante di agevolazione mafiosa menzionata nel capo di imputazione (calunnia aggravata)
art. 292 cod. proc. pen.
Riferito nel testo come parametro dei presupposti richiesti per l'adozione di misure restrittive; la Corte ricorda che il controllo sull'adozione cautelare richiede verifica integrale delle condizioni di applicabilità
Massime di principio
- La mancata notifica dell'impugnazione del pubblico ministero alle parti private (art. 584 c.p.p.) non rende l'impugnazione nulla o inammissibile: comporta solo la perdita del diritto della parte privata a proporre un'impugnazione incidentale, ove prevista
- Il divieto di ne bis in idem in materia cautelare è una preclusione "rebus sic stantibus": impedisce reiterazioni in assenza di un mutamento della situazione fattuale, ma può essere superato se emergono elementi probatori nuovi e rilevanti che modificano il quadro valutativo
- Il PM può proporre una nuova richiesta cautelare se dispone di elementi probatori inediti; il nuovo provvedimento non è necessariamente incompatibile con un precedente annullamento, specie se l'annullamento è fondato su carenze formali o motivazionali e se il nuovo decreto integra motivazione e nova probatoria
- La litispendenza cautelare (preclusione per iniziative contemporanee) opera solo se le iniziative sono effettivamente sovrapponibili nei contenuti e se il giudizio sui provvedimenti è pendente nello stesso grado e ambito di cognizione; la mera pendenza di un ricorso per cassazione non impedisce automaticamente la nuova iniziativa cautelare fondata su elementi sopravvenuti
- Quando il PM sceglie di riversare elementi nuovi nel procedimento di impugnazione o di proporre una nuova domanda cautelare, tale scelta può precludere l'altra via (principio "electa una via"), ma la valutazione concreta dipende dal momento e dalla disponibilità temporale degli elementi probatori
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