Sentenza del 27/09/2017 n. 22497 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di ulteriore credito d'imposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 388 del 2000 - Mancata risposta - Impugnabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, relativo agli anni 2001, 2002 e 2003, per complessivi 1.475.219,37 euro, sostenendo che il beneficio potesse essere riconosciuto oltre il limite della regola de minimis. L’Amministrazione aveva ritenuto la richiesta non accoglibile o comunque non esaminabile. La società ha impugnato tale posizione, sostenendo sia che l’atto costituisse un diniego impugnabile, sia che non fosse necessario presentare preventivamente l’istanza per le annualità anteriori al 2003 e che il limite de minimis fosse incompatibile con la normativa europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha riconosciuto che il diniego, anche se espresso mediante una mancata o non chiara risposta dell’Amministrazione, era impugnabile davanti al giudice tributario. L’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve infatti essere interpretato estensivamente quando l’atto renda conoscibile al contribuente la posizione dell’Amministrazione su uno specifico rapporto tributario. Tuttavia, esaminando direttamente le ulteriori questioni, la Corte ha ritenuto infondate le pretese della società: la normativa richiedeva l’istanza preventiva per i benefici disciplinati dalla legge n. 289 del 2002 e confermava l’applicazione della regola de minimis prevista dalla legge n. 388 del 2000. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate 17.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L’elencazione degli atti impugnabili, pur tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo.
È impugnabile anche un atto non formalmente qualificato come diniego, purché esprima una posizione concreta dell’Amministrazione su una specifica pretesa o rapporto tributario e consenta al contribuente di contestarla.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione dell’atto tributario.
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All’ulteriore credito d’imposta si applica la regola de minimis e sono cumulabili altri benefici purché non venga superato il limite massimo previsto nel triennio.
Il credito d’imposta per l’incremento occupazionale costituisce un beneficio soggetto al limite quantitativo della regola de minimis; il fatto che l’incentivo favorisca l’assunzione di lavoratori non esclude la sua natura sostanziale di aiuto di Stato a favore dell’impresa.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
Per maturare il diritto ai contributi i datori di lavoro devono inoltrare al centro operativo competente un’istanza preventiva; il beneficio può essere fruito solo dopo l’atto di assenso dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli incentivi rinnovati o disciplinati dalla legge finanziaria 2003, l’istanza preventiva e l’assenso espresso dell’Amministrazione costituiscono condizioni necessarie per usufruire del beneficio.
Costituzione, art. 111, comma 2
La Corte lo richiama, insieme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, per giustificare la decisione nel merito senza rinvio quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Regolamento CE n. 2204/2002
La società lo invocava per sostenere l’esenzione dal limite de minimis, ma la Corte ha ritenuto applicabile il regime e i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, anche una risposta non formalmente qualificata come provvedimento può essere impugnata se rende concreta e conoscibile la posizione dell’Amministrazione su un diritto, un’agevolazione o un rapporto tributario specifico.
- L’interpretazione estensiva dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 amplia la tutela processuale del contribuente, ma non elimina la necessità che esista una posizione amministrativa concreta e attuale, né consente di impugnare semplici comunicazioni prive di contenuto decisorio.
- Per usufruire di crediti d’imposta e agevolazioni fiscali occorre rispettare rigorosamente gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, inclusi eventuali obblighi di istanza preventiva e di autorizzazione espressa.
- Quando la legge nazionale qualifica un incentivo come aiuto soggetto alla regola de minimis, il beneficio non può essere ottenuto oltre il limite previsto sulla base della sola finalità sociale o occupazionale dell’incentivo.
- La compatibilità astratta di un’agevolazione con la normativa europea non consente automaticamente di superare condizioni, limiti e procedure stabiliti dalla normativa nazionale che disciplina concretamente il beneficio.
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