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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10422/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cestari impugnava l'ordinanza del 12/11/2024 lamentando violazione degli artt. 316-bis, 240 e 322-ter c.p. e di norme processuali (indicando anche artt. 578-bis e 648 c.p.p.). Sosteneva che la confisca delle somme e dei beni presuppone una sentenza di condanna (art. 240 c.p. e art. 322-ter c.p.) e che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non equivale a condanna: dunque, in mancanza di una pronuncia di condanna con accertamento della responsabilità, non può essere disposta o mantenuta la confisca dei prodotti o dei profitti del reato. Inoltre contestava la motivazione dell'ordinanza che aveva ritenuto possibile la confisca nonostante la precedente estinzione per prescrizione, mentre l'iter processuale aveva visto annullamenti e, infine, una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha ricordato il principio per cui la confisca (anche ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356/1992 e degli artt. 240 e 322-ter c.p.) è ammissibile in caso di estinzione del reato per prescrizione solo se esisteva una precedente sentenza di condanna e l'accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato è rimasto inalterato nei successivi gradi di giudizio. Nel caso concreto l'iter processuale non ha lasciato un accertamento definitivo di responsabilità (vi sono stati annullamenti e una dichiarazione di estinzione per prescrizione), perciò il provvedimento impugnato non ha spiegato il presupposto necessario per mantenere la confisca. Perciò l'ordinanza è annullata e la materia va riesaminata nel rispetto dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Richiamato tra le norme censurate dal ricorrente; la sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica di tale articolo nel testo riportato, ma l'eccezione del ricorrente riguarda la corretta applicazione delle norme che presiedono all'accertamento della responsabilità penale e alla confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato presuppone una sentenza di condanna; la Corte ricorda che, se manca una precedente sentenza di condanna con accertamento rimasto inalterato, l'estinzione per prescrizione impedisce la confisca.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Consente la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; la Corte sottolinea che anche questa misura richiede il presupposto della pronuncia di condanna e dell'accertamento della responsabilità rimasto inalterato nei gradi successivi.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356 (confisca per equivalente)

    La Corte afferma che la confisca prevista da questa norma può perdurare anche in caso di estinzione per prescrizione solo se esiste una precedente sentenza di condanna e l'accertamento della responsabilità è rimasto inalterato; in mancanza di tale presupposto la confisca non può essere disposta.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro nell'interpretazione della necessità di una sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti come presupposto per alcune confische; la Corte sottolinea la natura sanzionatoria della confisca e la necessità di collegamento con una pronuncia cautelare/di condanna.

  • art. 7 CEDU (giurisprudenza CEDU, es. Welch c. Regno Unito)

    Richiamato per rimarcare che, in coerenza con la CEDU, la confisca è una misura sanzionatoria che richiede adeguate garanzie e, nel sistema interpretativo, non può essere disposta in presenza soltanto di una estinzione per prescrizione senza precedente accertamento di responsabilità.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Citato tra le norme che il ricorrente denunciava come violate; il testo della sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma ma include la contestazione nell'insieme delle violazioni processuali dedotte dal ricorrente.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme contestate; la Corte non fornisce una specifica interpretazione di tale articolo nel corpo della decisione che qui si riassume.

Massime di principio

  • La confisca del prezzo o del profitto del reato richiede, come presupposto indefettibile, una precedente sentenza di condanna o un accertamento della responsabilità rimasto inalterato nei successivi gradi di giudizio; l'estinzione del reato per prescrizione da sola non la autorizza.
  • Se il giudizio d'appello o di legittimità ha annullato la condanna o non ha lasciato un accertamento definitivo della responsabilità, il provvedimento che dispone o mantiene la confisca è viziato e va riconsiderato.
  • La confisca per equivalente (art. 12-sexies legge n. 356/1992) non è applicabile retroattivamente rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma se manca il presupposto della condanna con accertamento inalterato.
  • Il giudice che dispone la confisca deve motivare esplicitamente come il caso concreto rientri nei presupposti normativi (esistenza di una pronuncia di condanna e inalteratezza dell'accertamento); la semplice evocazione della possibilità di confisca in presenza di una precedente condanna non è sufficiente.
  • In presenza di iter giudiziari complessi (annullamenti, rinvii, pronunce che escludono il reato consumato e poi prescrizione) occorre verificare se sussista ancora un accertamento valido della responsabilità: in assenza, la confisca non può essere mantenuta.
  • È possibile, in determinati casi, impugnare con rimedi straordinari le statuizioni di confisca conseguenti a sentenze di annullamento senza rinvio che abbiano sostanzialmente confermato la responsabilità (ricorso per errore di fatto), ma la fattispecie è eccezionale e richiede specifici presupposti.

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