Sentenza del 17/02/2015 n. 1492 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione del pagamento in misura fissa - Polizza fideiussoria - Decreto ingiuntivo - Solidarietà passiva - Avviso di liquidazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta determinazione dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento di somme relative a corrispettivi soggetti a IVA, assistiti da una polizza fideiussoria. Il ricorrente sosteneva che il decreto dovesse essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché le somme ingiunte costituivano corrispettivi già riconducibili a operazioni imponibili IVA. L'Amministrazione riteneva invece dovuta l'imposta proporzionale.
La decisione
La pretesa impositiva proporzionale è stata ritenuta illegittima. I decreti ingiuntivi che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA devono scontare l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986 e della nota 2 all'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L'applicazione dell'imposta proporzionale determinerebbe una duplicazione della tassazione, poiché il corrispettivo sarebbe già assoggettato a IVA e verrebbe nuovamente colpito dall'imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Quando un atto riguarda operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Nota 2 all'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
I decreti ingiuntivi relativi al pagamento di corrispettivi soggetti a IVA sono assoggettati a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo ordina il pagamento di corrispettivi già soggetti a IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro.
- Non è corretto applicare nuovamente l'imposta di registro in misura proporzionale sulla medesima base economica già assoggettata a IVA, poiché ciò comporterebbe una duplicazione impositiva.
- Ai fini dell'imposta di registro occorre verificare la natura sostanziale delle somme ingiunte e il loro collegamento con operazioni imponibili IVA, non soltanto la forma del provvedimento giudiziario.
- La presenza di una polizza fideiussoria o di una solidarietà passiva non modifica, di per sé, il regime fiscale del credito principale: resta determinante verificare se il pagamento ingiunto riguarda corrispettivi soggetti a IVA.
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