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Sentenza

Sentenza del 17/02/2015 n. 1492 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione del pagamento in misura fissa - Polizza fideiussoria - Decreto ingiuntivo - Solidarietà passiva - Avviso di liquidazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta determinazione dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento di somme relative a corrispettivi soggetti a IVA, assistiti da una polizza fideiussoria. Il ricorrente sosteneva che il decreto dovesse essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché le somme ingiunte costituivano corrispettivi già riconducibili a operazioni imponibili IVA. L'Amministrazione riteneva invece dovuta l'imposta proporzionale.

La decisione

La pretesa impositiva proporzionale è stata ritenuta illegittima. I decreti ingiuntivi che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA devono scontare l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986 e della nota 2 all'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L'applicazione dell'imposta proporzionale determinerebbe una duplicazione della tassazione, poiché il corrispettivo sarebbe già assoggettato a IVA e verrebbe nuovamente colpito dall'imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    Quando un atto riguarda operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

  • Nota 2 all'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    I decreti ingiuntivi relativi al pagamento di corrispettivi soggetti a IVA sono assoggettati a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo ordina il pagamento di corrispettivi già soggetti a IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro.
  • Non è corretto applicare nuovamente l'imposta di registro in misura proporzionale sulla medesima base economica già assoggettata a IVA, poiché ciò comporterebbe una duplicazione impositiva.
  • Ai fini dell'imposta di registro occorre verificare la natura sostanziale delle somme ingiunte e il loro collegamento con operazioni imponibili IVA, non soltanto la forma del provvedimento giudiziario.
  • La presenza di una polizza fideiussoria o di una solidarietà passiva non modifica, di per sé, il regime fiscale del credito principale: resta determinante verificare se il pagamento ingiunto riguarda corrispettivi soggetti a IVA.

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