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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15223/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per aver dichiarato falsamente, in più istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tra il 2011 e il 2013, un reddito inferiore a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate, omettendo di dichiarare la convivenza con altro familiare (De Silvio Mario) e il relativo reddito. In Cassazione ha dedotto: (1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non ha valutato le deduzioni del ricorrente circa la mancata convivenza effettiva nonostante le risultanze anagrafiche e avrebbe impropriamente ritenuto decisiva la documentazione anagrafica; (2) mancata assunzione/valutazione di prova decisiva (sentenza di assoluzione per fatti analoghi) e difetto di motivazione; (3) violazione di legge per l'applicazione dell'aumento per continuazione anche alla dichiarazione del 2013 (riguardante redditi 2012), quando il familiare non sarebbe più convivente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla motivazione: il primo motivo è manifestamente infondato perché, pur trattandosi di situazione di fatto, la convivenza può essere provata anche con elementi diversi dalle risultanze anagrafiche, ma, in presenza di certificazioni anagrafiche, grava sull'interessato l'onere di provare la non convivenza e il ricorrente non ha prodotto elementi concreti per confutare l'anagrafe. Il secondo motivo è infondato perché la sentenza di assoluzione per altra fattispecie è autonoma e non impatta sul presente giudizio se non relativamente alla recidiva, quest'ultima correttamente valutata dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è inammissibile perché non è stato dedotto in grado di appello (vizioso in Cassazione). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sostanziale su cui è stata fondata la responsabilità per false dichiarazioni nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condotta contestata è la dichiarazione non veritiera del reddito familiare.

  • art. 76, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002

    "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"

    Stabilisce il criterio per il calcolo del reddito familiare ai fini del patrocinio a spese dello Stato; la convivenza determina l'inclusione dei redditi dei conviventi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama il canone di valutazione delle prove indiziarie; la Corte tuttavia ha ritenuto che le risultanze anagrafiche costituiscono elemento di prova apprezzabile e che, in presenza di tali certificazioni, l'onere di provare il contrario grava sull'interessato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. d) cod. proc. pen.

    Lettere del codice di procedura penale invocate come parametri di censura (vizio di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili perché male dedotti o non sottoposti al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Le risultanze anagrafiche sono un elemento di prova rilevante per accertare la convivenza; chi contesta la convivenza risultante dai registri anagrafici ha l'onere di portare elementi concreti e specifici in grado di dimostrare la non convivenza.
  • La convivenza è una situazione di fatto che può essere provata con ogni mezzo (atti amministrativi, documenti fiscali, contratti di locazione, utenze, dichiarazioni testimoniali), ma in mancanza di tale prova prevale il dato documentale anagrafico.
  • Una sentenza di assoluzione in altro procedimento non è automaticamente utilizzabile per ribaltare un accertamento in un procedimento diverso: ha efficacia solo nei limiti dell'autonomia dei giudizi e può incidere principalmente sull'eventuale postura recidiva.
  • In Cassazione non sono ammesse censure che non siano state prospettate nel gravame (appello); nuovi profili non dedotti in appello possono essere dichiarati inammissibili.
  • Quando si intende contestare un accertamento fondato su documentazione ufficiale (es. anagrafe, accertamenti fiscali), è necessario produrre elementi probatori precisi e diretti (es. prove di residenza separata, documentazione reddituale del convivente, atti che dimostrino la separazione di fatto) per superare la presunzione fornita dai registri.
  • Nel valutare prove indiziarie il giudice deve motivare chiaramente perché ritiene tali elementi sufficienti; tuttavia la mera affermazione difensiva non è idonea a scalfire la forza probatoria di documenti ufficiali.

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