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Ordinanza

Ordinanza n. 180/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della concessione n. 696 del 15.05.2025 del Comune di Fonte Nuova – Corpo Polizia Locale con il quale il Responsabile dell’U.O. Polizia Stradale ha rilasciato a Enache Surel la concessione per l’apertura di un passo carrabile a Fonte Nuova alla Via Giuseppe Parini n. 19; - della relazione di servizio del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Fonte Nuova prot. n. 8 del 13.05.2025, con la quale il medesimo rendeva parere positivo al rilascio della predetta concessione; - del verbale di consegna del cartello di concessione passo carrabile n. 696 del 15.05.2025, adottato dal Comune di Fonte Nuova – Corpo di Polizia Locale in data 15.05.2025; - dell’ordinanza n. 119 del 30.06.2025 del Comune di Fonte Nuova – Corpo di Polizia Locale con la quale è stato istituito un divieto di sosta permanente, ambo i lati, per tutti i veicoli, in Via G. Parini intersezione con Via V. Monti;

Giustizia amministrativa202514332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Concessione per l’apertura di un passo carrabile, relazione di servizio e verbale di consegna del relativo cartello, nonché ordinanza istitutiva di un divieto permanente di sosta in una strada comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la concessione rilasciata dal Comune di Fonte Nuova per l’apertura di un passo carrabile in Via Giuseppe Parini n. 19, la relazione di servizio contenente il parere favorevole al rilascio, il verbale di consegna del cartello della concessione e la successiva ordinanza comunale che ha istituito un divieto permanente di sosta, su entrambi i lati, in Via G. Parini all’intersezione con Via V. Monti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

In camera di consiglio il condominio ha rinunciato all’istanza cautelare. Il Comune resistente non ha formulato osservazioni sulla rinuncia. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito dei vizi dedotti né svolgere la valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora. Considerata la definizione in rito della sola fase cautelare, ha compensato integralmente tra le parti le relative spese di lite. L’ordinanza non definisce il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della fase cautelare, ma l’istanza è stata definita senza esame del merito a seguito della rinuncia della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia all’istanza cautelare proposta nel processo amministrativo determina l’improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta esigenza di tutela cautelare.
  • La dichiarazione di improcedibilità dell’istanza cautelare per rinuncia non comporta, di per sé, la definizione del ricorso principale né l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
  • La chiusura in rito della fase cautelare per rinuncia può giustificare la compensazione integrale delle spese relative a tale fase.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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