Cassazione Civile, Ordinanza n. 10539/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, che aveva accolto il suo ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata. L’errore denunciato riguardava l’indicazione del giudice di rinvio: nell’ordinanza era stato indicato, nel dispositivo e nella parte finale della motivazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, mentre la sentenza di merito impugnata risultava provenire dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. La parte istante ha quindi chiesto che il giudice di rinvio fosse corretto in conformità alla provenienza della decisione cassata.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha rilevato che nell’ordinanza precedente vi era una contraddizione tra l’indicazione della sentenza impugnata, riferita alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, e l’indicazione finale del giudice di rinvio, erroneamente individuato nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Poiché dai presupposti argomentativi del provvedimento risultava univocamente identificabile il giudice corretto, la Corte ha disposto la sostituzione del riferimento al Lazio con quello alla Campania nel paragrafo 4 della motivazione e nel dispositivo. Ha altresì richiamato gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196 quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. per gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
È richiamato come base normativa per la correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento della Corte.
art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell’ordinanza.
Massime di principio
- L’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto su istanza di parte quando, dal contenuto argomentativo complessivo della decisione, l’esatta individuazione dell’elemento erroneamente indicato risulti univoca.
- L’indicazione erronea del giudice di rinvio, se meramente materiale e non frutto di una scelta decisoria, non impedisce la correzione del provvedimento quando la sentenza o ordinanza impugnata consenta di identificare con certezza il giudice competente a ricevere il rinvio.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento quando l’errore vi sia riportato in entrambi.
- In sede di correzione di errore materiale, la Corte non modifica il contenuto decisorio della precedente ordinanza, ma si limita a rettificare l’indicazione inesatta in conformità al tenore complessivo della decisione.
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