Cassazione Civile, Sentenza n. 38010/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA anno 2007. Contestazione della validità della notificazione (avviso inviato direttamente dall'Agenzia delle Entrate a mezzo posta senza relata), della legittimazione alla sottoscrizione dell'atto da parte del direttore provinciale, della fondatezza delle presunzioni e della correttezza del trattamento dei prelevamenti del legale rappresentante (deducibilità dei costi), nonché violazione dei principi di capacità contributiva e del diritto alla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto valida la procedura di notificazione diretta a mezzo posta effettuata dall'Agenzia alla luce dell'art. 14 della L. 890/1982 e compatibile con la disciplina introdotta dall'art. 29 del DL 78/2010; ha affermato la piena efficacia della presunzione di conoscenza collegata alla consegna postale (art. 1335 c.c.) salvo prova contraria; ha confermato la validità della sottoscrizione dell'avviso da parte del direttore provinciale ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973; ha ritenuto legittime le conclusioni della CTR secondo cui l'ufficio aveva assolto l'onere probatorio a fondamento dell'accertamento e che, trattandosi di accertamento analitico-induttivo, incombeva alla contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili (quindi i prelevamenti non sono stati ritenuti provati come costi deducibili). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo previsto.
Norme richiamate
art. 29, decreto-legge 78/2010 (convertito)
Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1 ottobre 2011 ... l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ... deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ... b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento ...
La Corte ha ritenuto che la norma introduce una nuova modalita' di formazione del titolo esecutivo e non abroga o esclude la facolta' di notificazione diretta a mezzo posta prevista dall'art. 14 L. 890/1982; l'esecutivita' posticipata a 60 giorni non incide sull'esistenza dell'atto impositivo
art. 14, legge 890/1982
Consente agli enti impositori la notificazione diretta a mezzo posta senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario; la Corte ha affermato la piena legittimita' di tale procedura per gli avvisi di accertamento
art. 1335 cod. civ.
La presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione si applica alla notificazione postale diretta; l'atto pervenuto all'indirizzo deve ritenersi rituale salvo prova di impossibilita' di prenderne conoscenza
art. 42, d.P.R. 600/1973
Stabilisce chi deve sottoscrivere gli avvisi di accertamento; la Corte ha confermato che la sottoscrizione da parte del direttore provinciale o di funzionario delegato di carriera e' idonea a convalidare l'atto
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio e che la ricorrente non abbia provato gli elementi a suo carico
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Principi sulla prova e sulla valutazione della stessa; la Corte ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione di merito delle prove
art. 109, d.P.R. 917/1986
Norma sull'imposizione ai fini IRPEF/IRAP e sui criteri di determinazione del reddito; invocata dalla ricorrente in relazione alla deducibilita' dei prelevamenti ma interpretata dalla Corte in combinato con la giurisprudenza che impone la prova dei costi in accertamenti analitico-induttivi
art. 12, d.P.R. 602/1973 (comma 4) e art. 15 d.P.R. 602/1973
Richiamati nel testo per distinguere l'effetto immediato dell'iscrizione a ruolo rispetto alla diversa modalita' prevista dall'art. 29/2010; la Corte ha precisato che la diversa efficacia non equivale a nullita' dell'atto
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta effettuata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982 e' valida e produce la presunzione di conoscenza previsto dall'art. 1335 c.c., salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di prenderne conoscenza
- La previsione di esecutivita' differita (es. 60 giorni ex art. 29 DL 78/2010) non incide sull'esistenza giuridica dell'atto impositivo ma solo sulla sua efficacia esecutiva
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del direttore dell'ufficio o di funzionario delegato ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973 e' idonea a rendere l'atto valido
- In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo (es. indagini bancarie) incombe al contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili; l'Amministrazione non e' tenuta a riconoscere deduzioni forfettarie salvo nel caso di accertamento induttivo 'puro'
- Il giudizio di merito sulla valutazione delle prove e sull'apprezzamento fattuale e' limitatamente sindacabile in cassazione: la Corte di legittimità controlla l'interpretazione e l'applicazione della legge, non rivede i fatti ove la motivazione sia coerente
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione probatoria chiara e puntuale (libri contabili, prove di spesa, giustificativi per prelevamenti) e, se contesta la notificazione postale, dimostrare concretamente l'impossibilita' di conoscenza per evitare la presunzione di ricezione
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