Cassazione Civile, Sentenza n. 1627/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, socio della Zaglio e Pollini di Pollini Fausto e C. S.n.c., ha proposto opposizione di terzo avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17639/2018 sostenendo la nullità del giudizio di cassazione perché il ricorso per cassazione era stato notificato a una società (Zaglio e Pollini) già cancellata dal Registro delle Imprese (19/07/2007). Per tale motivo il ricorrente deduce la nullità dell'intero giudizio e dell'ordinanza con rinvio, lamentando il pregiudizio derivante alla propria posizione di litisconsorte necessario pretermesso. Afferma inoltre la propria legittimazione ad agire sia come successore della società estinta sia come litisconsorte necessario, contesta l'assenza di un termine decadenziale per l'opposizione ex art. 404 c.p.c. e sostiene di aver agito tempestivamente nei sei mesi dalla conoscenza legale dell'ordinanza (18/10/2021), avendo ricevuto successivamente cartelle di pagamento basate sull'avviso di accertamento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'opposizione di terzo (art. 391-ter c.p.c. e art. 404 c.p.c.) sia proponibile esclusivamente avverso provvedimenti della Corte che decidono la causa nel merito; invece l'ordinanza impugnata ha cassato con rinvio la sentenza di appello e dunque non si presta a opposizione di terzo in questa fase. La Corte ha inoltre ricordato che, in caso di accoglimento con rinvio, la questione relativa al mancato contraddittorio dei soci può essere riproposta nel giudizio di rinvio e che il terzo dispone di altri rimedi (ad es. impugnazione del ruolo o degli atti esecutivi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio verso l'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.500 oltre spese prenotate, e ad integrare il contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.c.
L'opposizione di terzo è esperibile contro provvedimenti della Corte che hanno deciso la causa nel merito; non è quindi ammessa avverso un'ordinanza di cassazione che ha disposto la cassazione con rinvio.
art. 404 c.p.c.
Regola l'opposizione di terzo: secondo la Corte l'opposizione è proponibile avverso la sentenza di merito consolidata o, nel caso di accoglimento con rinvio, avverso la successiva sentenza che definisca il giudizio di rinvio e ridia attualità alla lesione del diritto del terzo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato per distinguere le sentenze della Corte che decidono la causa nel merito (contro le quali l'opposizione di terzo è ammessa) dalle altre decisioni di legittimità.
art. 5 T.U.I.R.
Citato in relazione al fatto che gli avvisi di accertamento erano stati emessi anche nei confronti dei soci come destinatari ex art.5 T.U.I.R., rilevando la questione del contraddittorio/litisconsorzio necessario dei soci.
art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferito per spiegare l'estinzione del relativo giudizio per mancata riassunzione dinanzi al giudice di merito, fatto da cui sono conseguiti gli atti esecutivi impugnati dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Applicato per disporre l'integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente in favore dello Stato.
Cass. Sez. U., 04/06/2008, n. 14815
Giurisprudenza richiamata per indicare i rimedi disponibili al terzo contro atti esecutivi e per sostenere che la decisione di legittimità favorevole o sfavorevole ha conseguenze diverse sulla possibilità e utilità dell'opposizione di terzo.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo (art. 391-ter e art. 404 c.p.c.) è ammessa soltanto contro decisioni della Corte di Cassazione che decidono la causa nel merito; un'ordinanza di cassazione che accoglie il ricorso con rinvio non costituisce in sé provvedimento contro cui proporre immediatamente opposizione di terzo.
- Se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso con rinvio, eventuali vizi relativi al mancato contraddittorio di litisconsorti necessari (es. soci) devono essere sollevati nel giudizio di rinvio o, se la successiva sentenza di merito li ripropone, con opposizione di terzo avverso quella sentenza definitiva.
- La nullità della notifica diretta a una persona o entità estinta può incidere sulla validità del giudizio, ma non garantisce automaticamente l'ammissibilità dell'opposizione di terzo in Cassazione; è necessario valutare la natura del provvedimento impugnato e i rimedi processuali effettivamente disponibili.
- Il terzo pretermesso dispone altresì di rimedi diretti avverso atti esecutivi (es. impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento); tali strumenti possono essere più efficaci e tempestivi rispetto all'opposizione di terzo contro decisioni di legittimità non definitive sul merito.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il ricorrente che propone opposizione inammissibile può essere condannato alle spese e a corrispondere compensi e contributi unificati.
- In presenza di giudizi societari ed estinzione della società, è cruciale verificare la legittimazione attiva/passiva e la coesistenza di eventuali termini per impugnazioni o azioni di opposizione, nonché l'opportunità di riassumere o riaprire il giudizio di merito quando consentito.
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