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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3117 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il condono clemenziale si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle imposte dovute, sia in un'unica soluzione sia mediante tutte le rate previste. Secondo l'Amministrazione, l'omesso pagamento delle rate successive alla prima non comporta soltanto la possibilità di recuperare coattivamente le somme non versate, ma impedisce il perfezionamento del condono e rende legittimo il diniego dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della P. s.r.l. contro il diniego di condono. Ha affermato che, per il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, è necessario il pagamento integrale e puntuale di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    "Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che [...] provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali [...]"; gli importi eccedenti la soglia prevista possono essere versati in tre rate.

    La disposizione prevede un condono clemenziale di stretta interpretazione. Il beneficio opera solo se il contribuente effettua integralmente e tempestivamente tutti i versamenti dovuti, inclusi quelli delle rate successive alla prima. In caso contrario, l'effetto agevolativo non si perfeziona.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    L'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 esclude l'applicazione delle sanzioni previste da questa norma quando ricorrono tutte le condizioni del condono, tra cui il pagamento integrale e tempestivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge, in particolare dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15, comma 5, e 16, comma 2

    Le norme sono state richiamate come esempi di discipline di condono che prevedono espressamente la non decadenza per il mancato pagamento delle rate successive. La loro mancata riproduzione nell'art. 9-bis conferma che tale meccanismo non può essere applicato analogicamente al condono in esame.

Massime di principio

  • Le diverse forme di condono fiscale costituiscono discipline autonome ed eccezionali: non è possibile applicare automaticamente a una fattispecie le regole previste per un'altra, neppure se contenute nella stessa legge.
  • Quando una norma di definizione agevolata richiede il pagamento entro termini e modalità determinate e non prevede espressamente una tolleranza per le rate successive, il pagamento integrale e puntuale deve considerarsi condizione necessaria per perfezionare il beneficio.
  • Il mancato pagamento delle rate successive alla prima non produce sempre il solo recupero coattivo del debito: l'effetto dipende dal testo specifico della disciplina applicabile.
  • Le clausole di non decadenza o di conservazione del beneficio devono essere previste espressamente dalla legge; in materia di condoni, non possono essere ricavate per analogia.
  • In situazioni simili occorre verificare innanzitutto la specifica norma che disciplina il condono, i termini di pagamento, l'eventuale previsione di rateizzazione e la presenza di una disposizione espressa che mantenga valido il condono nonostante l'omesso o tardivo pagamento di alcune rate.

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