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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17977/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una socia per l’anno d’imposta 2014, con cui l’Agenzia delle entrate le ha imputato un reddito di capitale derivante dalla partecipazione in una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, sul presupposto dell’accertamento di utili extracontabili in capo alla società. L’accertamento societario era a sua volta fondato sull’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società e aveva determinato reddito d’impresa, valore della produzione netta e recuperi IVA. La contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario, e il ricorso è stato accolto in primo grado. In appello l’Agenzia ha sostenuto che, una volta accertati i maggiori utili in capo alla società e considerata la ristretta compagine sociale, operasse la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, con onere per il socio di provare la mancata percezione o la diversa destinazione dei maggiori ricavi. La corte territoriale ha però confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo non operante il giudicato dell’accertamento societario e comunque mancante la prova della distribuzione alla socia. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 41-bis e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che il giudice di merito avesse escluso la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili e avesse invertito l’onere della prova, ponendo a carico dell’Amministrazione la dimostrazione dell’effettiva distribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria del socio. Ha ritenuto errata la decisione impugnata perché aveva escluso l’operatività della presunzione e aveva posto a carico dell’Ufficio la prova dell’effettiva percezione degli utili, mentre il corretto riparto dell’onere probatorio imponeva al contribuente di dimostrare che i maggiori ricavi non erano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti, percepiti da altri, oppure che egli fosse in concreto estraneo alla vita societaria in modo da rendere inesigibile l’esercizio dei poteri informativi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge.

  • artt. 38, 39, 41-bis e 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 38, 39, 41-bis e 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    sono richiamati per sostenere la legittimità dell’accertamento tributario e della metodologia induttiva utilizzata dall’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere della prova operata dal giudice di merito.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    è invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme sostanziali e processuali in materia di prova e impugnazione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte afferma che la norma non ha mutato le regole sul riparto dell’onere della prova né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici; inoltre opera solo per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 6 l. n. 130 del 2022

    art. 6 l. n. 130 del 2022

    è richiamato come fonte della modifica dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, senza effetti retroattivi in assenza di norme transitorie.

  • art. 11 preleggi

    la Corte lo richiama per affermare l’irrilevanza retroattiva della nuova disciplina in mancanza di disposizioni transitorie.

  • art. 2727 c.c.

    la Corte precisa che la normativa sulle presunzioni semplici continua a trovare applicazione.

  • art. 2476 c.c.

    è richiamato per indicare che, se il socio invoca l’assoluta estraneità alla vita sociale, deve dimostrare l’inesigibilità concreta dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo.

  • art. 2261 c.c.

    è richiamato per affermare la possibilità per i soci di consultare la documentazione contabile e partecipare agli accertamenti riguardanti la società.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione pro quota ai soci, trattandosi di presunzione semplice fondata sulla compagine ristretta e sul vincolo di reciproco controllo tra i soci.
  • In tale evenienza, l’onere della prova contraria grava sul socio, che deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che siano stati percepiti da altri soggetti, ovvero, se deduce la propria assoluta estraneità alla gestione, che l’esercizio dei poteri informativi e di controllo era concretamente inesigibile.
  • La mera estraneità del socio alla gestione sociale, da sola, non è sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
  • Il fatto che l’accertamento societario sia stato effettuato in via induttiva, o sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non esclude di per sé l’operatività della presunzione nei confronti del socio né sposta sull’Amministrazione l’onere di provare l’effettiva percezione degli utili.
  • Le regole sul riparto dell’onere probatorio in materia tributaria non risultano modificate dalla disciplina introdotta sull’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, la quale non comporta inversione dell’onere della prova né impedisce il ricorso alle presunzioni semplici per i giudizi cui è applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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