Sentenza n. 793/2026 - Lecce, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due decreti ministeriali di sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 92 d.P.R. 3/1957
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due decreti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con cui era stata sospesa cautelarmente dal servizio. Ha dedotto, quanto al primo provvedimento, la violazione dell’art. 92 d.P.R. 3/1957, carenza di istruttoria e di motivazione, errore e travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, assenza di autonoma valutazione, violazione dei principi di proporzionalità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la sospensione facoltativa presupponesse gravi motivi, un’adeguata istruttoria e una motivazione puntuale, mentre l’Amministrazione si sarebbe basata essenzialmente sulle dichiarazioni di una persona assunta a sommarie informazioni e su una non corretta lettura delle intercettazioni, senza sufficienti riscontri. Quanto al secondo decreto, ha dedotto la violazione dell’art. 92 d.P.R. 3/1957, la nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, sviamento e abuso del potere, lamentando la sovrapposizione con la precedente sospensione e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento sostanzialmente sanzionatorio o volto a instaurare un secondo procedimento disciplinare. Ha inoltre contestato la mancata considerazione della propria estraneità ai procedimenti penali e la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in relazione al mancato accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo a entrambi i decreti. La prima sospensione era venuta meno a seguito dell’archiviazione del procedimento disciplinare correlato. Quanto alla seconda, il provvedimento disciplinare collegato era stato annullato giudizialmente ed era in corso la rinnovazione del procedimento. L’interesse della ricorrente si era quindi trasferito sull’esito del nuovo procedimento disciplinare: se fosse stata nuovamente irrogata la sospensione, il periodo di sospensione cautelare sarebbe stato computato nella sanzione; se fosse stata applicata una diversa sanzione o disposta l’archiviazione, il periodo avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset. La sospensione aveva pertanto esaurito i propri effetti e l’annullamento non avrebbe procurato un’utilità attuale, anche perché non era stata proposta una domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori. Il Collegio ha inoltre escluso il rinvio della trattazione, non rientrando l’istanza nei casi previsti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. In via subordinata, il TAR ha osservato che, ove il ricorso fosse stato esaminato nel merito, esso sarebbe stato infondato. Ha distinto la sospensione collegata al procedimento penale, disciplinata dall’art. 91 d.P.R. 3/1957, dalla sospensione cautelare facoltativa ex art. 92, disposta per gravi motivi anche indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, in vista del procedimento disciplinare. Per quest’ultima misura l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e dell’opportunità della permanenza in servizio, dovendo tutelare prestigio, imparzialità e immagine dell’Amministrazione. La misura ha natura precauzionale e non sanzionatoria; non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità, ma deve essere adeguatamente motivata e l’Amministrazione deve considerare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli al dipendente. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 92 d.P.R. 3/1957
la sospensione disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare è revocata e l’impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti [...] se la contestazione degli addebiti [...] non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato [...] il provvedimento di sospensione
Disciplina la sospensione cautelare facoltativa dal servizio per gravi motivi, anche indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, in connessione con la prospettiva di un procedimento disciplinare.
art. 91 d.P.R. 3/1957
la natura del reato sia particolarmente grave
Riguarda la sospensione cautelare collegata alla pendenza di un procedimento penale; fuori dall’ipotesi obbligatoria conseguente a una misura restrittiva della libertà personale, la sospensione è facoltativa e dipende dalla particolare gravità della natura del reato, non dalla prognosi di colpevolezza.
art. 96 d.P.R. 3/1957
Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica; se viene irrogata una sanzione diversa o il procedimento è archiviato, il periodo di sospensione cautelare deve considerarsi tamquam non esset.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del secondo decreto di sospensione; il TAR non ha esaminato tale censura nel merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR ha escluso il rinvio della trattazione perché la richiesta non rientrava in alcuno dei casi previsti dalla disposizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha deciso la questione di improcedibilità rilevata d’ufficio dopo averne dato avviso alle parti.
Adunanza plenaria n. 8/2022
Richiamata per affermare che, esauriti gli effetti del provvedimento impugnato, permane un interesse alla decisione solo se sia stata proposta una domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori; in sua assenza, l’azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sospensione cautelare facoltativa prevista dall’art. 92 d.P.R. 3/1957 può essere disposta per gravi motivi anche indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, in vista dell’attivazione o della prosecuzione di un procedimento disciplinare; essa richiede un’adeguata motivazione e una valutazione dei fatti e dell’opportunità della permanenza in servizio, ma non l’accertamento definitivo della responsabilità del dipendente.
- La sospensione cautelare dal servizio ha natura precauzionale e non sanzionatoria: è diretta a prevenire il pregiudizio derivante dalla permanenza del dipendente nell’organizzazione e a tutelare il prestigio, l’imparzialità e l’immagine dell’Amministrazione, ferma la necessità di considerare gli elementi sopravvenuti, anche favorevoli all’interessato.
- La sospensione cautelare collegata a un procedimento penale ex art. 91 d.P.R. 3/1957 e la sospensione cautelare facoltativa ex art. 92 d.P.R. 3/1957 sono fattispecie autonome: la prima è parametrata alla pendenza dell’accusa penale e, nell’ipotesi facoltativa, alla particolare gravità della natura del reato; la seconda è collegata ai gravi motivi e alla prospettiva del procedimento disciplinare.
- Quando la sospensione cautelare ha esaurito i propri effetti e il procedimento disciplinare collegato è stato archiviato, oppure è in corso di rinnovazione dopo l’annullamento della sanzione, viene meno l’interesse attuale all’annullamento del provvedimento cautelare, salvo che sia stata proposta una domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
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