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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/858

Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime pilota europeo per testare infrastrutture di mercato che usano la tecnologia a registro distribuito per negoziare e regolare strumenti finanziari tokenizzati. Introduce tre modelli autorizzativi distinti, prevede soglie quantitative sugli strumenti ammissibili, consente esenzioni temporanee da alcune norme di MiFID II, MiFIR e CSDR e impone requisiti supplementari di governance, IT/cyber, tutela degli investitori e strategie di uscita. Il regime è strettamente monitorato da autorità nazionali ed ESMA e culmina in relazioni di riesame volte a valutare se prorogarlo, modificarlo o renderlo permanente. Il regolamento modifica inoltre MiFID II, MiFIR e il regolamento CSDR per coordinare il nuovo quadro con la disciplina vigente.

Regime pilota UE per infrastrutture di mercato basate su tecnologia a registro distribuito (DLT) per negoziazione, registrazione e regolamento di strumenti finanziari tokenizzati, con esenzioni temporanee e modifiche a MiFID II, MiFIR e CSDR.

Ambito di applicazione

Si applica alle infrastrutture di mercato DLT e ai relativi gestori nell’Unione, ossia ai sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT), ai sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT) e ai sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT), nonché alle autorità competenti e all’ESMA per autorizzazione, vigilanza, cooperazione e reporting. Riguarda solo strumenti finanziari DLT ammessi entro soglie quantitative e tipologiche predeterminate; restano fuori le attività e gli strumenti non rientranti nelle condizioni del regolamento, e il regime è temporaneo, valido solo nell’ambito del regime pilota e per autorizzazioni specifiche fino a sei anni. Il testo non incide sulle competenze di BCE e banche centrali nazionali e non pregiudica la normativa UE in materia di protezione dei dati personali e whistleblowing; prevede inoltre la possibilità di applicare esenzioni solo se proporzionate e limitate all’infrastruttura DLT interessata.

Regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito

Il regolamento istituisce un quadro sperimentale europeo per consentire a talune infrastrutture di mercato di negoziare e regolare strumenti finanziari emessi, registrati, trasferiti e conservati tramite tecnologia a registro distribuito. La logica del testo è quella di favorire l’innovazione nei mercati dei capitali, senza sacrificare tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza; per questo il regime è limitato nel tempo, monitorato strettamente e accompagnato da esenzioni condizionate e da obblighi supplementari.

Ambito e struttura del regime

Il regolamento si applica a tre modelli di infrastruttura DLT: MTF DLT, SS DLT e TSS DLT. Ciascuna tipologia è soggetta a un’autorizzazione specifica, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro, e a una serie di requisiti di governance, operatività, controlli informatici, gestione del rischio e protezione dei clienti. Il regime è costruito in modo da essere neutrale rispetto alla tecnologia, ma al tempo stesso vincolato a soglie quantitative rigorose e a un perimetro di strumenti finanziari limitato.

Definizioni e perimetro oggettivo

L’articolo 2 chiarisce che per DLT si intende una tecnologia che consente il funzionamento dei registri distribuiti, coordinati da nodi mediante meccanismi di consenso. Gli strumenti finanziari DLT sono quelli emessi, registrati, trasferiti e stoccati tramite tale tecnologia. Il regolamento richiama inoltre le definizioni di impresa di investimento, gestore del mercato, CSD e sistema di regolamento titoli già presenti in MiFID II e CSDR.

Limiti quantitativi e soglie di accesso

L’accesso al regime è riservato a strumenti finanziari “semplici” e di dimensione contenuta. Sono ammissibili azioni con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, titoli di debito/strumenti del mercato monetario con entità di emissione inferiore a 1 miliardo di euro e quote di organismi di investimento collettivo con masse inferiori a 500 milioni di euro. Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti DLT in una infrastruttura non può superare 6 miliardi di euro al momento della nuova ammissione; al raggiungimento di 9 miliardi di euro il gestore deve attivare la strategia di transizione. Le soglie possono essere abbassate dall’autorità competente, anche in funzione del mercato, dei rischi emittenti e della tecnologia utilizzata.

Esenzioni e misure compensative

Il tratto distintivo del regime è la possibilità di ottenere esenzioni temporanee da norme che, nella versione tradizionale, ostacolerebbero l’operatività DLT. Per gli MTF DLT, le deroghe possono riguardare, tra l’altro, l’accesso diretto di investitori non professionali, gli obblighi di transaction reporting e alcune prescrizioni organizzative; per gli SS DLT, possono riguardare le regole su registrazione contabile, conto titoli, finalità del regolamento, esternalizzazione, partecipazione, trasparenza, regolamento in contante e accesso alle infrastrutture. Le esenzioni devono essere sempre proporzionate, limitate al singolo impianto DLT e accompagnate da misure compensative idonee a preservare gli obiettivi delle norme derogate.

Requisiti supplementari: business plan, IT/cyber, custodia e responsabilità

Tutti i gestori DLT devono predisporre un piano aziendale chiaro e dettagliato, regole operative pubbliche, informazioni agli utenti sul funzionamento del sistema e una strategia di uscita credibile. Devono inoltre implementare dispositivi informatici e cibernetici adeguati alla natura e complessità dell’attività, comprensivi di controlli sulla sicurezza dei dati e sull’affidabilità degli smart contract. Se detengono fondi, garanzie o strumenti DLT dei clienti, devono custodirli separatamente, non utilizzarli senza consenso scritto e proteggerli da frodi, accessi non autorizzati, attacchi informatici e altri malfunzionamenti. La responsabilità per perdita di fondi, garanzie o strumenti è limitata al valore di mercato del bene perduto, salvo prova di evento esterno non controllabile dal gestore.

Autorizzazioni specifiche e vigilanza

Le procedure autorizzative per MTF DLT, SS DLT e TSS DLT sono simili, con termini relativamente rapidi: completezza entro 30 giorni lavorativi e decisione entro 90 giorni lavorativi dalla completezza. L’ESMA può esprimere pareri non vincolanti e svolgere un ruolo di coordinamento per garantire coerenza e proporzionalità delle esenzioni tra Stati membri. Le autorizzazioni sono valide in tutta l’Unione ma soltanto per la durata del regime pilota e comunque per un massimo di sei anni. Sono previste pubblicazioni pubbliche degli elenchi delle infrastrutture autorizzate, delle esenzioni e delle soglie eventualmente ridotte.

Recesso, revoca e strategia di transizione

Il regime è costruito per evitare che la sperimentazione si trasformi in un sistema permanente privo di controllo. Se vengono superate le soglie, emergono vizi tecnologici significativi, si violano condizioni o si usano informazioni fuorvianti, l’autorizzazione o le esenzioni possono essere revocate. Ogni infrastruttura deve disporre di una strategia di transizione che descriva come migrare verso infrastrutture tradizionali o cessare l’attività, tutelando in particolare gli investitori retail. Per MTF DLT e SS DLT operanti in forma esclusiva, sono richiesti accordi con infrastrutture tradizionali per la continuità operativa e la migrazione dei rapporti.

Reporting e riesame del regime

Il regolamento impone un monitoraggio intenso: relazioni semestrali dei gestori, relazioni annuali dell’ESMA e, soprattutto, una relazione di riesame entro il 24 marzo 2026. Il riesame dovrà valutare numero e funzionamento delle infrastrutture, esenzioni concesse, volumi, rischi, interoperability, impatti climatici, costi e benefici complessivi. Sulla base di tale relazione, la Commissione potrà proporre di prorogare il regime, estenderlo ad altri strumenti, modificarlo, renderlo permanente o sopprimerlo.

Modifiche coordinate alla normativa preesistente

Il testo modifica MiFID II per includere espressamente gli strumenti finanziari emessi mediante DLT nella definizione di strumento finanziario. Modifica anche MiFIR e CSDR, in particolare per coordinare l’operatività della disciplina di regolamento e per rinviare il regime di accesso aperto per taluni derivati negoziati in borsa. In questo modo il regime pilota non opera in modo isolato, ma dentro una riforma coordinata del quadro europeo dei mercati finanziari tokenizzati.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e struttura del regime pilota

L’articolo 1 delimita il contenuto del regolamento: autorizzazione specifica, concessione/modifica/revoca di esenzioni, condizioni e misure compensative, gestione, vigilanza e cooperazione tra gestori, autorità competenti ed ESMA. Il regime è concepito per consentire sperimentazione e innovazione in un quadro controllato, senza pregiudicare gli obiettivi di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce le nozioni di DLT, registro distribuito, meccanismo di consenso, nodo DLT, infrastruttura di mercato DLT, MTF DLT, SS DLT, TSS DLT, strumento finanziario DLT e autorità competente. Sono richiamate anche le definizioni già contenute in MiFID II, CSDR e altri atti UE per strumenti finanziari, CSD, sistema di regolamento titoli, giorno lavorativo, consegna contro pagamento, impresa di investimento e gestore del mercato.

Soglie e limiti sugli strumenti finanziari DLT

L’articolo 3 limita l’ammissibilità ai soli strumenti finanziari DLT che, al momento dell’ammissione/registrazione, sono: azioni con capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro; obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, ricevute di deposito e strumenti del mercato monetario con entità di emissione inferiore a 1 miliardo di euro, con esclusione di alcuni strumenti complessi; quote di OIC/UCITS rilevanti con valore di attività gestite inferiore a 500 milioni di euro. Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti DLT su una infrastruttura non può superare 6 miliardi di euro al momento della nuova ammissione/registrazione; al raggiungimento di 9 miliardi di euro scatta la strategia di transizione. È prevista una relazione mensile sul valore aggregato e la facoltà dell’autorità competente di fissare soglie inferiori. Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica agli strumenti DLT negoziati su MTF DLT o TSS DLT.

MTF DLT: requisiti, esenzioni e accesso diretto

L’articolo 4 assoggetta l’MTF DLT ai requisiti MiFIR/MiFID II, salvo esenzioni concesse dall’autorità competente, condizionate al rispetto dell’articolo 7 e di eventuali misure compensative. Può essere autorizzata l’ammissione diretta di persone fisiche e giuridiche a negoziare per conto proprio, se rispettano requisiti di reputazione, competenza, assenza di market making, divieto di high-frequency trading, assenza di direct electronic access per terzi e consenso informato. Può inoltre essere concessa un’esenzione dagli obblighi di transaction reporting di MiFIR, con obbligo di mantenere registrazioni complete e accessibili alle autorità. Le esenzioni devono essere proporzionate, limitate al singolo MTF DLT e motivate dall’uso della DLT; ESMA adotta orientamenti sulle misure compensative.

SS DLT: requisiti, esenzioni e regolamento titoli

L’articolo 5 disciplina i CSD che gestiscono SS DLT, soggetti in linea di principio ai requisiti CSDR. Sono possibili esenzioni, tra l’altro, da regole su conto titoli e scritture contabili, finalizzazione, esternalizzazione, partecipazione, trasparenza, regolamento in contante, accesso di altre infrastrutture e collegamenti, purché il CSD dimostri l’incompatibilità di tali norme con la DLT e adotti misure compensative che garantiscano integrità dell’emissione, segregazione, assenza di scoperti/saldi debitori e capacità di prevenire o gestire i mancati regolamenti. Il regolamento ammette l’accesso a partecipanti ulteriori rispetto a quelli della direttiva 98/26/CE, se dotati di reputazione, competenza e consenso informato. Il regolamento dei pagamenti può avvenire in moneta di banca centrale, moneta di banca commerciale o token di moneta elettronica, con specifiche condizioni; per alcuni casi è prevista una deroga al titolo IV CSDR. Sono previste anche esenzioni sulla disciplina del carattere definitivo del regolamento, subordinata a misure compensative, e sull’accesso non discriminatorio ad altre infrastrutture. Le esenzioni devono essere proporzionate e limitate al singolo SS DLT; ESMA emana orientamenti sulle misure compensative.

TSS DLT: modello integrato negoziazione-regolamento

L’articolo 6 riguarda i TSS DLT, gestiti da impresa di investimento, gestore del mercato o CSD, che combinano funzioni di MTF DLT e SS DLT. Il soggetto autorizzato è contemporaneamente assoggettato ai requisiti applicabili a entrambe le tipologie di infrastruttura, con alcune esclusioni espresse, e può beneficiare delle esenzioni previste per MTF DLT e SS DLT, con eventuali misure compensative aggiuntive. Il modello integrato è quindi possibile solo entro un quadro di cumulazione di requisiti e deroghe controllate.

Requisiti supplementari comuni alle infrastrutture DLT

L’articolo 7 impone un piano aziendale dettagliato, regole pubbliche di funzionamento, descrizione della tecnologia utilizzata, misure di gestione del rischio e informazioni chiare su come il modello DLT si discosta da quello tradizionale. Sono richiesti dispositivi informatici e cibernetici adeguati, verificabili dall’autorità competente a spese del gestore, con particolare attenzione a continuità, sicurezza, affidabilità, smart contract e protezione dei dati. Se il gestore detiene fondi, garanzie o strumenti dei clienti, deve proteggerli, non usarli senza consenso scritto, tenerli segregati e preservarli da frodi e attacchi. La responsabilità per perdite di fondi, garanzie o strumenti DLT è limitata al valore di mercato dell’attività perduta, salvo evento esterno fuori dal ragionevole controllo del gestore. È inoltre obbligatoria una strategia di transizione/uscita per superamento delle soglie, revoca/sospensione dell’autorizzazione o cessazione dell’attività; il gestore deve predisporre accordi con infrastrutture tradizionali per la migrazione, specie se opera solo in ambito DLT.

Procedura di autorizzazione specifica per MTF DLT

L’articolo 8 prevede che imprese di investimento e gestori di mercato già autorizzati possano chiedere un’autorizzazione specifica per MTF DLT. La domanda deve contenere piano aziendale, regole, descrizione tecnologica, cybersecurity, tutela investitori, custodia, strategia di transizione ed elenco motivato delle esenzioni richieste e delle misure compensative. L’ESMA adotta moduli standard entro il 23 marzo 2023 e orientamenti successivi entro il 24 marzo 2025. L’autorità competente verifica la completezza entro 30 giorni lavorativi, decide entro 90 giorni lavorativi dalla completezza, può chiedere pareri non vincolanti all’ESMA e deve negare l’autorizzazione se vi sono rischi significativi non mitigati, finalità elusive o impossibilità di conformarsi alle norme applicabili. L’autorizzazione vale in tutta l’Unione per massimo sei anni, indica esenzioni, misure compensative e soglie inferiori; sono previste pubblicazione da parte ESMA, revoca per vizi, violazioni, superamento soglie o informazioni fuorvianti e obbligo di nuova autorizzazione/modifica per cambiamenti sostanziali.

Procedura di autorizzazione specifica per SS DLT

L’articolo 9 replica l’impianto autorizzativo per i CSD che vogliono operare un SS DLT. La domanda richiede le stesse categorie di informazioni di MTF DLT, con invio della copia anche alle autorità rilevanti ai sensi dell’articolo 12 CSDR. Sono previste consultazione dell’ESMA e delle autorità rilevanti, orientamenti ESMA entro il 23 marzo 2023 e 24 marzo 2025, decisione entro 90 giorni lavorativi, motivi di diniego analoghi, durata massima di sei anni, pubblicazione degli elenchi e revoca in caso di vizi, violazioni, superamento soglie o informazioni non veritiere. Le modifiche sostanziali richiedono nuova autorizzazione o modifica dell’esistente.

Procedura di autorizzazione specifica per TSS DLT

L’articolo 10 disciplina il TSS DLT, accessibile a imprese di investimento, gestori di mercato e CSD. La domanda deve combinare le informazioni richieste per la componente negoziazione e per la componente regolamento, oltre alla strategia di transizione e all’elenco motivato delle esenzioni richieste ai sensi dell’articolo 6. Sono previsti moduli standard ESMA, verifica di completezza, consultazione dell’ESMA e delle autorità rilevanti, decisione entro 90 giorni lavorativi, diniego in caso di rischi non mitigati, finalità elusive o impossibilità di rispettare le norme applicabili, validità massima di sei anni, pubblicazione su sito ESMA, revoca e necessità di nuova autorizzazione per modifiche sostanziali.

Cooperazione, reporting e monitoraggio

L’articolo 11 impone ai gestori DLT di collaborare con le autorità competenti e di notificare senza indugio modifiche sostanziali al business plan, incidenti cyber, frodi, difficoltà operative o rischi nuovi. Devono inoltre presentare relazioni semestrali con dati su strumenti ammessi/registrati, volumi negoziati e regolati, difficoltà di conformità e misure adottate. Le autorità trasmettono le informazioni all’ESMA, che coordina la vigilanza, mantiene la visione d’insieme del regime e presenta relazioni annuali alla Commissione.

Autorità competenti

L’articolo 12 attribuisce la competenza, per imprese di investimento e gestori di mercato, all’autorità designata nello Stato membro ai sensi di MiFID II; per i CSD, all’autorità designata ai sensi di CSDR. L’articolo 13 impone agli Stati membri di notificare le eventuali autorità competenti aggiuntive all’ESMA e alla Commissione, che pubblica l’elenco.

Relazione finale, riesame e possibile evoluzione del regime

L’articolo 14 obbliga l’ESMA, entro il 24 marzo 2026, a presentare una relazione molto ampia su funzionamento, numero di infrastrutture, esenzioni, volumi, tecnologie utilizzate, rischi, interoperabilità, vantaggi/costi, soglie, cessazioni e valutazione complessiva del regime. Entro tre mesi la Commissione deve riferire a Parlamento e Consiglio, con analisi costi/benefici e possibili opzioni: proroga fino a tre anni, estensione ad altri strumenti finanziari, modifica, permanenza del regime tramite adeguamenti legislativi o soppressione, incluse le autorizzazioni in essere. L’articolo 15 prevede relazioni intermedie annuali ESMA, con prima pubblicazione entro il 24 marzo 2024.

Modifiche a MiFIR, CSDR e MiFID II

L’articolo 16 rinvia al 3 luglio 2023 l’entrata in applicazione del nuovo regime di accesso aperto per alcune CCP e sedi di negoziazione sui derivati negoziati in borsa, modificando il regolamento (UE) n. 600/2014. L’articolo 17 modifica l’articolo 76, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 per collegare l’applicazione delle misure della disciplina di regolamento alle date previste nell’atto delegato della Commissione. L’articolo 18 modifica MiFID II includendo espressamente gli strumenti finanziari emessi mediante DLT nella definizione di "strumento finanziario" e impone agli Stati membri di adeguare e applicare le disposizioni dal 23 marzo 2023, con possibile proroga di massimo sei mesi per Stati con procedure legislative più lunghe.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione generale dal 23 marzo 2023. Fanno eccezione gli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 17, applicabili dal 22 giugno 2022, e l’articolo 16, applicabile dal 4 luglio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentopost-negoziazione e regolamento titoliinnovazione tecnologica finanziariaabusi di mercato

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