Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n.2 del 19 gennaio 2026, relativa all’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, nella parte in cui i bidoni di grandi capacità per i condomini con più di 10 abitazioni devono essere collocati presso le pertinenze condominiali;

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale relativa all'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, nella parte riguardante il collocamento dei bidoni di grandi capacità presso le pertinenze dei condomini con più di dieci abitazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale n. 2 del 19 gennaio 2026, contestando la previsione secondo cui i bidoni di grandi capacità destinati ai condomini con più di dieci abitazioni devono essere collocati presso le pertinenze condominiali. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità per difetto di interesse: la contestazione sembrerebbe riguardare in radice la modalità di raccolta porta a porta nella sua concreta configurazione, ma tale modalità sarebbe già stata disciplinata dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato con delibera consiliare del 2012 e integrato con delibera consiliare del 2016, atti non impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando che l'ordinanza sindacale potrebbe limitarsi a dare applicazione a una disciplina regolamentare anteriore, contenuta nel regolamento comunale sui rifiuti, non impugnato. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla trattazione camerale; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva dopo il passaggio in decisione una possibile causa di inammissibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie prima di definire il giudizio.
  • Se l'atto impugnato appare meramente applicativo di una disciplina generale o regolamentare anteriore che contiene già la regola sostanziale contestata, la mancata impugnazione di tale disciplina può determinare un difetto di interesse all'annullamento del solo atto applicativo; la questione deve comunque essere sottoposta al contraddittorio quando rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiPartecipazione al procedimento
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.