R.R. Puglia 22/2017
Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità della LR 23/2014 in attuazione dell’ art. 5 della L.R. 23/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, domanda, requisiti, controlli, mantenimento e cancellazione dall’albo regionale delle Cooperative di Comunità ai sensi della L.R. 23/2014. Prevede istanza telematica, verifica dei requisiti, decisione entro 90 giorni (sospendibile per integrazioni) e controllo annuale con possibile cancellazione se i requisiti vengono meno.
Iscrizione e tenuta dell’albo regionale pugliese delle Cooperative di Comunità
Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità
Il regolamento, adottato per la Regione Puglia, disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative di Comunità e le modalità di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla L.R. 23/2014. La disciplina si inserisce nell’ambito delle cooperative finalizzate a soddisfare i bisogni della comunità locale e a valorizzare risorse, competenze e attività economiche del territorio.
Finalità e ambito applicativo
Le Cooperative di Comunità sono richiamate come strumenti per migliorare la qualità sociale ed economica della vita della comunità locale, mediante attività economiche eco-sostenibili, recupero di beni ambientali e monumentali, creazione di lavoro e generazione di capitale sociale in loco. Ai fini del regolamento, per “comunità” si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti comunali.
Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione
Possono chiedere l’iscrizione all’albo le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’albo delle cooperative e nei registri previsti dalla normativa civilistica. La Regione verifica il possesso dei requisiti previsti dal codice civile e dagli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 23/2014.
Procedura di iscrizione
L’istanza è presentata dal legale rappresentante della cooperativa alla Regione Puglia, presso l’Assessorato al Lavoro, con sottoscrizione nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive. La domanda deve contenere, tra l’altro, dati identificativi, estremi dell’atto costitutivo e dello statuto, sede legale, cariche sociali, numero dei soci, autorizzazioni già ottenute, regolarità contributiva e fiscale, assenza di procedure concorsuali o contravvenzioni rilevanti, nonché assenza di cause di esclusione e di provvedimenti interdittivi.
Documentazione da allegare
Alla domanda vanno allegati l’ultimo bilancio approvato con i relativi documenti contabili e societari, una relazione sull’attività svolta o da svolgere se la cooperativa è recente, la copia del libro soci e la copia dello statuto.
Modalità telematica e provvedimento regionale
Le istanze e gli allegati devono essere presentati esclusivamente in via informatica e digitale, secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale. La modulistica e le indicazioni tecniche sono definite con atti dirigenziali e pubblicate sul portale istituzionale regionale. La Regione decide sull’istanza entro 90 giorni dal ricevimento, adottando un provvedimento di accoglimento o diniego pubblicato sul BURP e sul portale telematico; il termine si sospende se vengono chieste integrazioni documentali, fino alla ricezione di quanto richiesto.
Mantenimento dell’iscrizione e controlli
Le cooperative già iscritte devono dimostrare annualmente il permanere dei requisiti tramite la documentazione prevista. La verifica delle condizioni di operatività è demandata agli organi di vigilanza competenti; l’Assessorato regionale al Lavoro esprime il parere sul permanere dell’iscrizione al ricevimento del verbale ispettivo.
Cancellazione dall’albo e regime degli adempimenti autorizzativi
Se viene meno uno o più requisiti per l’iscrizione, la Regione diffida la cooperativa a ripristinarli entro 180 giorni dall’invito ad adempiere. In caso di mancato adeguamento, dispone la cancellazione dall’albo con provvedimento motivato, pubblicato per estratto sul BURP con effetto di notifica. L’iscrizione all’albo non sostituisce né esonera dall’obbligo di ottenere, prima dell’avvio dell’attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni o assensi prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
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