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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02409/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la revoca della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di differimento facoltativo della pena (anche nella forma della detenzione domiciliare) per gravi patologie. Viene denunciata violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omessa istruttoria sulle condizioni di salute, in particolare psichiche, e per non aver valutato se la detenzione in carcere determini un trattamento contrario al senso di umanità. Si censura altresì la mancata acquisizione di una consulenza medica specialistica e la valutazione della pericolosità sociale fondata su precedenti datati.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia esaminato congruamente la documentazione sanitaria disponibile (referti ASL ottobre/novembre 2023 e relazione sanitaria della casa circondariale di Cagliari del 18 giugno 2025) e i profili di pericolosità sociale, segnalando fatti recenti (trovamento di micro telefoni il 9/4/2025 e sanzione il 21/5/2025). La Corte osserva che il ricorrente aveva rifiutato e poi volontariamente richiesto dimissioni dal reparto S.A.I., comportamento che incide negativamente sulla richiesta di differimento; richiami giurisprudenziali indicano che il rifiuto di cure rilevanti può essere ostativo. Perciò non sussistono i presupposti per il differimento o il ripristino della misura alternativa; il ricorrente è condannato alle spese processuali e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina l'ammissione alla detenzione domiciliare; applicata in relazione ai provvedimenti amministrativi e di sorveglianza impugnati, riconoscendo la possibilità di misure alternative purché ricorrano i presupposti di legge.

  • art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, applicato dalla giurisprudenza solo se sussistono condizioni gravi (prognosi infausta ravvicinata, impossibilità di cure adeguate in carcere o trattamento inumano). La Corte richiede valutazione rigorosa e concreta delle condizioni cliniche.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiama il principio per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; criterio interpretativo per valutare se l'espiazione della pena in carcere sia compatibile con la dignità del detenuto.

  • art. 32 Cost.

    Richiama il diritto alla tutela della salute; è richiamato per valutare la necessità di cure e la compatibilità della detenzione con lo stato di salute del condannato.

  • art. 11 Ord. pen. (trasferimenti e ricoveri in luoghi esterni di cura)

    Richiama la possibilità, in presenza di esigenze di cura non soddisfabili in carcere, di ricovero in strutture esterne; la Corte valuta se tali strumenti siano stati considerati e se le cure necessarie possano essere prestate in regime detentivo.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza omette i dati identificativi del ricorrente per motivi di riservatezza.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento della pena per gravi patologie richiede valutazione concreta e documentata della situazione clinica complessiva: non è sufficiente una valutazione astratta del quadro patologico.
  • Occorre accertare se la malattia comporti prognosi infausta ravvicinata, serio pericolo per la vita o conseguenze rilevanti non trattabili in regime detentivo; in alternativa, se la detenzione determini sofferenze aggiuntive tali da risultare contrarie al senso di umanità.
  • Il Tribunale deve esaminare tutte le allegazioni e la documentazione sanitaria disponibile; la mancata acquisizione di consulenze specialistiche può essere rilevante solo se la documentazione esistente non consente una valutazione concreta.
  • Il rifiuto volontario di cure o il diniego a permanere in reparti sanitari detentivi può ostare al riconoscimento del differimento, poiché l'accettazione di trattamenti necessari è condizione rilevante per la misura alternativa.
  • La pericolosità sociale va valutata nel suo profilo attuale e può essere fondata anche su comportamenti recenti in carcere; censure generiche su precedenti datati sono aspecifiche se non si dimostra l'irrilevanza dei fatti recenti.
  • L'interpretazione delle norme in materia di differimento/domiciliare è rigorosa: il principio di eguaglianza e l'indefettibilità della pena richiedono di non estendere facilmente le eccezioni previste per motivi di salute.

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