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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00543/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARES per l’annualità 2013 relativo a una porzione di immobile adibita a bar-ristorante all’interno di un circolo sportivo. La società occupante aveva presentato denuncia di occupazione dichiarando una superficie di 200 mq; in seguito a sopralluogo il Comune aveva contestato una maggiore superficie occupata e aveva imputato la pretesa alla società contribuente. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame ritenendo che soggetto passivo fosse la società che gestiva il circolo sportivo e non la società affittuaria del ramo di ristorazione, valorizzando clausole del contratto di affitto d’azienda e un preteso controllo del gestore del circolo sull’attività di somministrazione. Il Comune ha proposto sei motivi di ricorso: (1) violazione della disciplina TARES sul soggetto passivo, sostenendo che il tributo grava su chi occupa o detiene effettivamente i locali suscettibili di produrre rifiuti e che la CTR aveva erroneamente attribuito la soggettività passiva al gestore del circolo; (2) erronea applicazione della norma sui locali in multiproprietà/centri commerciali integrati, che non sarebbe applicabile a un affitto di ramo d’azienda; (3) falsa applicazione delle norme sull’affitto d’azienda e dei criteri di interpretazione contrattuale, avendo il giudice di merito travisato il contenuto dell’accordo e sovvertito il nomen iuris; (4) violazione delle regole dichiarative del tributo e dell’onere probatorio, assumendo che la denuncia resa dalla società avesse valore e che incombeva sul contribuente dimostrare eventuali esenzioni o diversa soggettività passiva; (5) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/contraddittoria, per non avere la CTR considerato la denuncia di occupazione, i sopralluoghi, la voltura dell’attività e il contratto registrato; (6) violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e legalità tributaria, per avere la sentenza dato rilievo a pattuizioni tra privati idonee, secondo il Comune, a trasferire il debito fiscale nei confronti dell’ente. La società resistente ha replicato deducendo che il Comune aveva poi annullato in autotutela gli atti impositivi, compreso quello oggetto del giudizio, e aveva rideterminato il dovuto per annualità successive. La Corte ha ritenuto che, essendo stato annullato l’avviso relativo al 2013, fosse venuto meno l’oggetto della controversia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso perché ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2013, oggetto del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in quanto non più attuale e inidonea a regolare il rapporto tra le parti. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune secondo la soccombenza virtuale; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché la definizione è intervenuta per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 1, 3, 5

    il tributo sui rifiuti è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; rileva il soggetto che occupa o detiene effettivamente i locali

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 7

    la disciplina sui locali in multiproprietà e centri commerciali integrati è speciale e non è estensibile, secondo la censura del ricorrente, al contratto di affitto d’azienda

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 33 e 34

    disciplinano la dichiarazione del soggetto passivo e l’efficacia della denuncia ai fini dell’applicazione del tributo

  • art. 5, comma 1, reg. com. TARES Comune di Bologna

    individua il presupposto del tributo nel possesso, occupazione o detenzione, anche di fatto, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti

  • art. 7, commi 1, 2 e 4, reg. com. TARES Comune di Bologna

    indica il Comune competente alla riscossione e disciplina la responsabilità del gestore dei servizi comuni nei casi speciali richiamati dalla norma

  • art. 24, commi 1-8, reg. com. TARES Comune di Bologna

    regola il regime dichiarativo del tributo e l’effetto della dichiarazione resa dal contribuente

  • artt. 2555, 2561, 2562 c.c.

    richiamati per sostenere la corretta qualificazione e disciplina dell’affitto d’azienda e del ramo d’azienda

  • art. 1571 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina negoziale del rapporto di affitto/locazione d’azienda

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati quali criteri di interpretazione del contratto, che il ricorrente assumeva essere stati violati dalla CTR

  • art. 2 Cost.

    richiamato unitamente all’art. 53 Cost. come parametro di legalità/assetto costituzionale dell’imposizione

  • art. 53 Cost.

    richiamato per contestare una pretesa traslazione dell’imposta sulla base di pattuizioni private

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo comporta cessazione della materia del contendere nel processo tributario

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la definizione del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, anche in cassazione, con cassazione senza rinvio delle decisioni di merito.
  • Quando la pretesa fiscale viene integralmente rimossa dall’amministrazione, viene meno l’oggetto del giudizio impugnatorio; il processo non può proseguire per il solo accertamento astratto di questioni come la soggettività passiva.
  • Il giudice deve arrestarsi al rilievo del venir meno dell’atto oggetto di impugnazione, senza esaminare i motivi di ricorso, se l’eliminazione della pretesa è definitiva e documentata.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
  • Le regole speciali sui soggetti passivi del tributo rifiuti vanno applicate in base all’effettiva occupazione o detenzione dei locali; tuttavia, tali questioni restano assorbite se l’atto impositivo è annullato in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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