Circolare numero 84 del 30-4-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per le domande di ricongiunzione presentate nel 2003 ai sensi della legge n. 45/1990, i coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri e per il calcolo del debito residuo in caso di sospensione dei versamenti. Le tabelle sono state ricalibrate sulla base della variazione media annua ISTAT 2002 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, con tasso del 2,4%. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per determinare la rata mensile e il residuo da versare in unica soluzione.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti: rateizzazione oneri 2003
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti: rateizzazione oneri 2003
La circolare aggiorna per il 2003 i coefficienti da applicare alla rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. L’aggiornamento riguarda anche il calcolo del debito residuo in caso di sospensione dei versamenti rateali.
Ambito di applicazione
La disciplina richiamata è quella della legge 5 marzo 1990, n. 45, con particolare riferimento alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. La circolare si applica alle domande presentate nel corso del 2003.
Base normativa e criterio di aggiornamento
L’aggiornamento dei piani di ammortamento è effettuato in applicazione del comma 3 dell’art. 2 della legge n. 45/1990. Le tabelle già fornite con la circolare n. 112 del 18 giugno 2002, riferite alle domande presentate nel 2002, sono state ricalibrate sulla base del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, senza tabacchi, delle famiglie di operai e impiegati, accertato per il 2002.
Tasso applicato e documentazione allegata
La circolare indica che le nuove tabelle sono aggiornate al tasso del 2,4%. In allegato sono richiamati:
- la tabella I/2003, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare un capitale unitario da 2 a 120 mensilità;
- la tabella II/2003, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito;
- le istruzioni per l’utilizzo corretto delle tabelle.
Determinazione della rata di ammortamento
Per i casi in cui sia concessa la dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata mensile si ottiene moltiplicando il debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2003, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione
Quando il versamento delle rate viene sospeso prima della completa estinzione del debito, il coefficiente da applicare deve essere desunto dalla tabella II/2003 in base al numero di rate residue ancora dovute. Tale numero si ricava dalla differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già pagate.
L’importo da versare in unica soluzione si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente individuato. Il calcolo va riferito alla data di scadenza dell’ultima rata pagata.
Contenuto operativo delle tabelle
Le tabelle allegate forniscono i coefficienti numerici necessari sia per calcolare la rata costante mensile, sia per determinare il residuo da corrispondere in un’unica soluzione. La circolare non introduce ulteriori requisiti o scadenze, limitandosi a fornire gli strumenti tecnici per l’applicazione della rateizzazione nel 2003.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’aggiornamento
La circolare riguarda la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. L’intervento serve ad aggiornare i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2003.
Base normativa e criterio di aggiornamento
I coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento sono aggiornati in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge n. 45/1990. L’aggiornamento avviene in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, senza tabacchi, delle famiglie di operai e impiegati, accertato per il 2002, pari al 2,4%.
Tabelle allegate per il 2003
Sono allegate le nuove tabelle aggiornate al tasso del 2,4%: la tabella I/2003 per l’importo della rata mensile costante posticipata da 2 a 120 mensilità; la tabella II/2003 per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del pagamento delle rate prima dell’estinzione; e le istruzioni per l’uso corretto delle tabelle.
Determinazione della rata mensile
Per la concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata si ottiene moltiplicando il debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2003, corrispondente al numero di rate mensili concesse per l’ammortamento.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione
Se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente va ricercato nella tabella II/2003 in corrispondenza del numero di rate residue ancora da pagare, calcolato come differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già corrisposte. L’importo da versare in unica soluzione si determina moltiplicando la rata per il coefficiente individuato, con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata.
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