Sentenza del 22/07/2016 n. 4360 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - Onere della prova - Documenti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria - Non contestazione - Contegno delle parti nel processo - Rilevanza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva che i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento o la richiesta di rimborso fossero già nella disponibilità dell'Amministrazione. Quest'ultima, invece di prendere posizione in modo specifico e motivato su tale circostanza, aveva omesso di contestarla adeguatamente. La questione riguardava quindi l'onere della prova, l'obbligo di collaborazione e il rilievo processuale del comportamento non contestativo dell'Amministrazione.
La decisione
La sentenza riconosce che, in materia tributaria, l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sui fatti dedotti dal contribuente è particolarmente intenso. Quando i documenti rilevanti sono già nella disponibilità dell'Amministrazione, essa deve esaminarli e contestarne specificamente l'efficacia o l'esistenza, con motivazione adeguata. L'omessa presa di posizione può essere valutata dal giudice come elemento di prova contrario all'Amministrazione, secondo il principio di non contestazione e il comportamento processuale delle parti.
Norme richiamate
Art. 18 della Legge n. 241/1990
Impone all'Amministrazione di acquisire d'ufficio i documenti e le informazioni già in possesso di altre amministrazioni o dello stesso apparato pubblico, evitando di gravare il privato di adempimenti documentali inutili.
Art. 6 della Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Rafforza gli obblighi di collaborazione, correttezza, chiarezza e trasparenza dell'Amministrazione finanziaria nei rapporti con il contribuente, imponendo una valutazione effettiva degli elementi forniti o già disponibili.
Principio di non contestazione e rilevanza del comportamento processuale
La mancata contestazione specifica di fatti allegati dalla controparte può consentire al giudice di considerarli provati o comunque di trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte, soprattutto quando quest'ultima dispone dei documenti necessari per verificare quei fatti.
Massime di principio
- Quando il contribuente chiede un rimborso e indica documenti già presenti negli archivi dell'Amministrazione, quest'ultima non può limitarsi a un rigetto generico o al silenzio: deve verificare la documentazione e contestare puntualmente le circostanze dedotte.
- L'onere della prova del contribuente non deve essere interpretato in modo irragionevolmente gravoso quando la prova è già nella disponibilità dell'Amministrazione; in tal caso assumono rilievo gli obblighi di collaborazione e acquisizione d'ufficio.
- La mancata contestazione specifica di fatti documentabili può essere valorizzata dal giudice a favore del contribuente, pur dovendo quest'ultimo allegare con sufficiente precisione il pagamento, la richiesta di rimborso e la disponibilità dei relativi documenti.
- Un provvedimento amministrativo o una difesa processuale meramente generica può risultare insufficiente se non affronta espressamente i documenti e le circostanze rilevanti indicati dal contribuente.
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