Ordinanza n. 109/2026 - Potenza, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Potenza n. 922/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Tribunale Civile di Potenza n. 922/2023, della quale è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La curatela fallimentare ha riproposto un'actio iudicati volta a ottenere l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Potenza n. 922/2023. Il TAR ha rilevato che la medesima parte aveva precedentemente esercitato l'actio iudicati in un giudizio definito dalla sentenza del TAR Basilicata n. 534/2025, che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'originario ricorso. Tale sentenza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, nel giudizio iscritto al n. R.G. 1922/2026. Il Collegio ha ravvisato un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio di appello e il nuovo giudizio di ottemperanza e, prima di decidere sulla sospensione, ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'unica questione relativa alla sospensione necessaria del processo.
La decisione
Il TAR non ha ancora disposto la sospensione del processo. Ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione della sospensione ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 e seguenti c.p.c., in ragione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone, quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della sospensione del processo amministrativo.
artt. 295 e seguenti c.p.c.
Richiamati per la sospensione necessaria in presenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra giudizi.
Massime di principio
- Prima di disporre la sospensione del processo amministrativo per pregiudizialità-dipendenza, il giudice può assegnare alle parti un termine per memorie sulla specifica questione rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La pendenza dell'appello contro una sentenza che ha definito un precedente giudizio di ottemperanza può assumere rilievo pregiudiziale rispetto a un successivo giudizio avente il medesimo oggetto, quando l'esito dell'appello è idoneo a incidere sulla prosecuzione o sull'ammissibilità della nuova actio iudicati.
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